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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17568/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente asilo)

La controversia

Il giudizio trae origine da un provvedimento dell'Unità Dublino con cui un cittadino pakistano, che aveva presentato domanda di protezione internazionale in Francia e poi si era allontanato, veniva trasferito in tale Stato membro per la ripresa in carico. Il Tribunale di Roma aveva annullato il provvedimento ritenendo assorbente la mancata prova, da parte dell'Amministrazione, dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 604/2013, richiamando la consegna di uno specifico opuscolo informativo comune. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III: secondo il ricorrente, la procedura sarebbe unitaria e l'obbligo informativo sarebbe stato comunque assolto mediante la compilazione e sottoscrizione del modello C3, con assistenza dell'interprete, l'audizione dell'interessato e la consegna dell'opuscolo previsto per la domanda di protezione internazionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi ministeriale secondo cui gli obblighi informativi relativi alla procedura Dublino sarebbero assorbiti da quelli della procedura di protezione internazionale e sarebbero soddisfatti dalla sola sottoscrizione del modello C3. La Corte ha ribadito che gli artt. 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 impongono obblighi informativi specifici, autonomi e da adempiere in modo sostanziale, mediante consegna dell'opuscolo informativo comune e colloquio personale sulle informazioni tipiche della procedura di determinazione dello Stato competente. Poiché nel caso concreto era stata dedotta soltanto la firma del modello C3, senza prova dell'adempimento degli specifici obblighi previsti dal Regolamento Dublino III, il trasferimento era legittimamente annullato dal giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese, dato che l'intimato non ha svolto difese; escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 4 Reg. UE n. 604/2013

    Impone agli Stati membri uno specifico obbligo di informare per iscritto, in modo sistematico e oggettivo, il richiedente protezione internazionale sulle finalità e sulle scansioni della procedura Dublino, mediante consegna dell'opuscolo informativo comune; l'adempimento deve essere sostanziale e non meramente formale.

  • art. 5 Reg. UE n. 604/2013

    Richiede un colloquio personale finalizzato a consentire al richiedente di fornire tutte le informazioni utili alla determinazione dello Stato membro competente; gli adempimenti informativi e partecipativi sono autonomi e specifici rispetto a quelli della procedura di asilo.

  • art. 10 d.lgs. 25/2008

    La Corte afferma che gli obblighi informativi previsti da questa norma per la domanda di protezione internazionale non sono fungibili né assorbenti rispetto a quelli imposti dal Regolamento Dublino III.

  • art. 20 Reg. UE n. 604/2013

    La procedura di determinazione dello Stato membro competente è qualificata come procedimento d'ufficio, autonomo sul piano strutturale e funzionale.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    Richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Dublino III sono autonomi rispetto a quelli della procedura di protezione internazionale e non possono ritenersi assolti per effetto della sola documentazione utilizzata per la domanda di asilo.
  • L'adempimento degli obblighi di informazione ex artt. 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 va valutato in senso sostanziale, verificando che il richiedente abbia ricevuto le informazioni specifiche previste dalla normativa eurounitaria, non essendo sufficiente un mero riscontro formale.
  • La mancanza di prova dell'effettiva consegna dell'opuscolo informativo comune e dello svolgimento del colloquio personale comporta l'illegittimità e l'annullamento del provvedimento di trasferimento Dublino.
  • L'eventuale conoscenza aliunde delle informazioni da parte dello straniero non sana la violazione degli obblighi informativi prescritti dalla disciplina eurounitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privatoConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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