Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17608/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto evidente l'errore materiale segnalato e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 32471/2023 nei punti indicati, sostituendo "Gianluca Mautone" con "Gianluca Imparato" e "Mautone" con "Imparato". Ha inoltre disposto che la correzione sia annotata a cura della cancelleria. Non vi è statuizione di merito sul rapporto sostanziale sottostante, trattandosi di mera rettifica materiale.

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La pronuncia riguarda esclusivamente un'istanza di correzione di errore materiale proposta da uno degli interessati avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nell'ordinanza corretta, nel riepilogo del primo motivo di ricorso del Ministero, erano stati indicati erroneamente il nominativo "Gianluca Mautone" e, più avanti, il cognome "Mautone" in luogo del nominativo esatto "Gianluca Imparato" e del cognome "Imparato". L'istante ha dedotto che l'errore era palese dal raffronto con il testo del motivo di ricorso del Ministero, nel quale la questione era riferita a "Imparato Gianluca". Non risultano ulteriori questioni di merito decise in questa ordinanza, che si limita alla rettifica formale del testo precedente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 519, L. 296/2006

    richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso originario del Ministero, in relazione alla disciplina delle stabilizzazioni e ai relativi limiti

  • art. 97, comma 1, Cost.

    richiamato come parametro di legittimità dell'azione amministrativa nel motivo originario

  • art. 6, comma 1, D.lgs. 165/2001

    richiamato come norma relativa alla disponibilità di organico e ai presupposti delle stabilizzazioni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come regola sull'onere della prova nel motivo originario

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto nel ricorso originario per violazione o falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • L'errore materiale è correggibile quando sia oggettivamente evidente dal confronto tra il testo dell'atto corretto e gli altri passaggi della stessa pronuncia o degli atti richiamati, senza necessità di un nuovo apprezzamento di merito.
  • La correzione di errore materiale serve a riallineare il provvedimento al contenuto effettivo della controversia decisa, quando l'inesattezza riguardi meri dati identificativi o riferimenti testuali e non l'assetto decisorio.
  • Quando la rettifica incide solo su un dato nominativo chiaramente errato, la Corte può provvedere con ordinanza di correzione, ordinando anche l'annotazione in cancelleria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.