Cassazione Civile, Ordinanza n. 17608/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto evidente l'errore materiale segnalato e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 32471/2023 nei punti indicati, sostituendo "Gianluca Mautone" con "Gianluca Imparato" e "Mautone" con "Imparato". Ha inoltre disposto che la correzione sia annotata a cura della cancelleria. Non vi è statuizione di merito sul rapporto sostanziale sottostante, trattandosi di mera rettifica materiale.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La pronuncia riguarda esclusivamente un'istanza di correzione di errore materiale proposta da uno degli interessati avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nell'ordinanza corretta, nel riepilogo del primo motivo di ricorso del Ministero, erano stati indicati erroneamente il nominativo "Gianluca Mautone" e, più avanti, il cognome "Mautone" in luogo del nominativo esatto "Gianluca Imparato" e del cognome "Imparato". L'istante ha dedotto che l'errore era palese dal raffronto con il testo del motivo di ricorso del Ministero, nel quale la questione era riferita a "Imparato Gianluca". Non risultano ulteriori questioni di merito decise in questa ordinanza, che si limita alla rettifica formale del testo precedente.
Norme richiamate
art. 1, comma 519, L. 296/2006
richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso originario del Ministero, in relazione alla disciplina delle stabilizzazioni e ai relativi limiti
art. 97, comma 1, Cost.
richiamato come parametro di legittimità dell'azione amministrativa nel motivo originario
art. 6, comma 1, D.lgs. 165/2001
richiamato come norma relativa alla disponibilità di organico e ai presupposti delle stabilizzazioni
richiamato come regola sull'onere della prova nel motivo originario
richiamato quale vizio dedotto nel ricorso originario per violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- L'errore materiale è correggibile quando sia oggettivamente evidente dal confronto tra il testo dell'atto corretto e gli altri passaggi della stessa pronuncia o degli atti richiamati, senza necessità di un nuovo apprezzamento di merito.
- La correzione di errore materiale serve a riallineare il provvedimento al contenuto effettivo della controversia decisa, quando l'inesattezza riguardi meri dati identificativi o riferimenti testuali e non l'assetto decisorio.
- Quando la rettifica incide solo su un dato nominativo chiaramente errato, la Corte può provvedere con ordinanza di correzione, ordinando anche l'annotazione in cancelleria.
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