Cassazione Civile, Ordinanza n. 17582/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diritto degli eredi di un dirigente già dipendente di un ente regionale a conseguire il conguaglio dell'indennità incentivante riconosciuta per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro. Gli eredi sostenevano che la base di calcolo dovesse includere anche la tredicesima mensilità, perché l'erogazione discenderebbe da un accordo risolutivo di natura novativa e non dalla sola previsione legale. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che l'indennità fosse prevista dalla legge come corrispettivo del consenso del lavoratore alla cessazione anticipata, collegata alla fase finale del rapporto e soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c., prescrizione che risultava già maturata al momento dell'atto interruttivo. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2948 c.c. per errata qualificazione della fonte del diritto all'indennità; 2) violazione dell'art. 3 Cost. per asserita disparità di trattamento e lesione della certezza del diritto; 3) omessa pronuncia sulle censure di merito svolte contro la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che l'indennità incentivante non traeva titolo da un accordo novativo, ma dalla previsione di legge che la collegava alla cessazione anticipata del rapporto e la rendeva assimilabile a un'indennità spettante per la cessazione del rapporto di lavoro, quindi soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché dipendente dall'accoglimento dei precedenti. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'indennità incentivante riconosciuta per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro rientra tra le indennità spettanti per la cessazione del rapporto e si prescrive in cinque anni.
art. 3 Cost.
La dedotta violazione del principio di uguaglianza e di certezza del diritto è stata ritenuta infondata, perché la qualificazione della prestazione non dipendeva da un mutamento ingiustificato di trattamento ma dalla sua corretta riconduzione alla fonte legale.
art. 6 l. Regione Calabria n. 9/2007
Richiamato quale previsione regionale di incentivo all'esodo collegato alla risoluzione consensuale del rapporto.
art. 7 l. Regione Calabria n. 8/2005
Richiamato come base normativa dell'indennità incentivante, collegata alla fase conclusiva del rapporto di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un'erogazione è prevista dalla legge come incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, la sua funzione non dipende necessariamente da un accordo novativo tra le parti, ma può essere ricondotta alla cessazione del rapporto e alle relative competenze di fine rapporto.
- Ai fini della prescrizione, un'indennità collegata alla cessazione del rapporto di lavoro è soggetta al termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c., anche se la sua quantificazione sia contestata dal creditore.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando presuppone l'accoglimento dei motivi principali dai quali dipende logicamente.
- La qualificazione giuridica della prestazione deve essere effettuata avendo riguardo alla sua causa concreta e alla fonte normativa che la prevede, non alla sola prospettazione della parte sulla natura novativa dell'accordo risolutivo.
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