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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17571/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente asilo)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva annullato il provvedimento con cui l'Unità Dublino disponeva il trasferimento del richiedente in Germania, Stato membro ritenuto competente per la domanda di protezione internazionale. Il giudice di merito aveva ritenuto assorbente la mancata prova, da parte dell'amministrazione, dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 604/2013, cioè la consegna dello specifico opuscolo informativo comune previsto dalla norma europea, poi trasposta nell'art. 10 d.lgs. 25/2008. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 4 e 5 del Reg. UE 604/2013, sostenendo che la procedura fosse unitaria e che l'obbligo informativo fosse stato comunque assolto mediante compilazione e sottoscrizione del modulo C3, assunzione delle dichiarazioni e consegna dell'opuscolo; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, perché dal modulo C3 risultava la consegna dell'opuscolo informativo. Il richiedente è rimasto intimato e non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che gli obblighi informativi e partecipativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013 hanno contenuto specifico e autonomo rispetto a quelli della procedura di protezione internazionale disciplinata dall'art. 10 d.lgs. 25/2008, e che non possono considerarsi assolti dalla sola compilazione del modello C3. Ha valorizzato l'orientamento secondo cui tali adempimenti devono essere valutati in termini sostanziali e non meramente formali, ma nel caso concreto il Ministero non aveva dimostrato l'effettivo assolvimento degli obblighi prescritti dalla normativa Dublino. Non è stata disposta pronuncia sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimato, ed è stata richiamata l'esenzione delle Amministrazioni dello Stato dal raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 Regolamento (UE) n. 604/2013

    "Diritto di informazione"

    impone allo Stato membro un obbligo specifico di informare per iscritto il richiedente protezione internazionale, mediante consegna di uno specifico opuscolo comune, con contenuti dettagliati e predeterminati dalla normativa UE; l'adempimento non è surrogabile da atti diversi della procedura di asilo.

  • art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013

    richiede un colloquio mirato a raccogliere informazioni utili alla determinazione dello Stato membro competente; gli adempimenti informativi connessi sono autonomi e devono risultare specificamente assolti.

  • art. 10 d.lgs. 25/2008

    è richiamato come disciplina interna della domanda di protezione internazionale, ma non può essere considerato equivalente o sostitutivo degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Dublino.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    "secondo comma, ult. parte"

    menzionato in relazione alla riserva della motivazione in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata ritenuta infondata perché il punto non scalfiva la mancanza di prova dell'adempimento specifico richiesto dal Regolamento Dublino.

  • Regolamento (UE) n. 603/2013

    richiamato incidentalmente come fonte dell'opuscolo informativo comune, a supporto della distinzione rispetto all'opuscolo previsto per la domanda di asilo.

Massime di principio

  • Gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Dublino hanno natura autonoma e specifica rispetto alle formalità della domanda di protezione internazionale: non sono assorbiti dalla mera compilazione di moduli amministrativi predisposti per l'asilo.
  • La prova dell'adempimento degli obblighi informativi gravanti sull'autorità competente deve essere concreta e riferita allo specifico opuscolo e al colloquio prescritti dalla normativa europea; la mera allegazione di una sottoscrizione del richiedente su un modulo diverso non basta.
  • L'adempimento degli obblighi di informazione va valutato in senso sostanziale, ma ciò non consente di prescindere dalla specifica dimostrazione che le informazioni prescritte siano state effettivamente rese secondo le modalità previste dal Regolamento UE.
  • In caso di mancato assolvimento degli obblighi informativi e partecipativi del Regolamento Dublino, la decisione di trasferimento è illegittima e va annullata, senza che rilevi l'eventuale conoscenza aliunde delle informazioni da parte dello straniero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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