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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14079/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La vicenda origina dal licenziamento disciplinare di una dipendente addetta alle mansioni di marinaio, destinataria di contestazione per non avere correttamente versato i proventi della vendita dei titoli di viaggio relativi a un mese e ai mesi successivi, per complessivi importi indicati in sentenza, con richiamo anche alla recidiva. La lavoratrice ha impugnato il recesso sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta nella previsione del regolamento disciplinare che contempla una sanzione conservativa per il ritardato versamento o consegna di valori derivanti da colpevole negligenza o da causa non dolosa, e non nella disposizione che prevede la destituzione per appropriazione consapevole di somme dell'azienda. In appello ha dedotto, in sintesi, che mancasse la prova della volontà di appropriarsi definitivamente delle somme, essendo al più configurabile un ritardo o un uso temporaneo per esigenze familiari, e che fosse necessario un dolo specifico con interversione del possesso. Ha inoltre contestato la proporzionalità del licenziamento e l'esclusione dell'esimente invocata in relazione alle difficoltà economico-familiari. La società ha resistito sostenendo la gravità della condotta, la sua intenzionalità, l'irrilevanza della restituzione successiva e la correttezza della sanzione espulsiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva implicitamente ma chiaramente respinto la tesi della necessità di un dolo specifico, applicando correttamente la previsione del regolamento che punisce la sottrazione consapevole di somme anche se poi restituite. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che per la fattispecie disciplinare in esame è sufficiente il dolo generico e che la destinazione del denaro a esigenze diverse e incompatibili con la restituzione integra il carattere definitivo dell'appropriazione e l'interversione del possesso, rendendo irrilevante l'intenzione di restituire in un momento successivo. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, perché la valutazione di gravità, reiterazione e proporzionalità della sanzione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti prospettati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    omessa pronuncia sul motivo di appello

    la Corte esclude il vizio perché il motivo di appello risultava comunque respinto in modo implicito ma univoco dalla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione omessa.

  • art. 45, punto 4, all. A, r.d. n. 148/1931

    chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa

    la disposizione è interpretata nel senso che la successiva restituzione e l'intenzione di restituire non escludono la fattispecie; è sufficiente il dolo generico della consapevole appropriazione.

  • art. 42, punto 17, all. A, r.d. n. 148/1931

    ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa

    richiamato dalla lavoratrice per sostenere la sanzione conservativa, ma ritenuto non applicabile alla condotta accertata, qualificata invece come appropriazione consapevole.

  • art. 646 c.p.

    richiamato dalla Corte d'appello quale figura incriminatrice compatibile con la condotta di appropriazione indebita aggravata, a conferma della gravità dell'illecito.

  • art. 61, n. 11, c.p.

    richiamato in connessione all'appropriazione indebita aggravata prospettata dalla Corte territoriale.

  • art. 314 c.p.

    richiamato dalla Corte d'appello come possibile qualificazione penale della condotta, a dimostrazione della sua gravità.

  • art. 54 c.p.

    l'esimente è stata ritenuta inapplicabile alle invocate difficoltà socio-economiche e familiari.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge in relazione alla qualificazione della condotta e alla proporzionalità della sanzione.

  • art. 2106 c.c.

    richiamato per il criterio di proporzionalità della sanzione disciplinare.

  • art. 55 all. A al r.d. n. 148/1931

    invocato dalla ricorrente in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare nel rapporto di lavoro regolato dal r.d. n. 148/1931.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello contiene una motivazione complessivamente incompatibile con la tesi della parte, il motivo di gravame deve ritenersi rigettato anche se non affrontato con formula espressa, con conseguente esclusione del vizio di omessa pronuncia.
  • Nella fattispecie disciplinare che punisce la consapevole appropriazione di somme aziendali, non è necessario un dolo specifico: è sufficiente la cosciente destinazione del denaro a un uso incompatibile con la restituzione.
  • La restituzione successiva, o il mero proposito di restituire in futuro, non escludono la consumazione dell'illecito appropriativo quando la somma sia stata già utilizzata per finalità personali diverse da quelle dovute.
  • L'appropriazione di denaro, bene fungibile, si perfeziona con l'atto di disposizione incompatibile con il titolo del possesso e integra l'interversione del possesso quando l'agente lo destina stabilmente a un impiego personale.
  • La valutazione della gravità del fatto, della reiterazione degli addebiti e della proporzionalità della sanzione disciplinare è tipicamente riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
  • Le difficoltà economiche o familiari non valgono, di per sé, a escludere la responsabilità disciplinare o a trasformare una condotta appropriativa consapevole in un mero ritardo non doloso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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