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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21737/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha ritenuto che, nel nuovo assetto dell’art. 390 c.p.c., non sia necessario né la notifica alla controparte né il visto del difensore della stessa, essendo sufficiente la comunicazione di cancelleria. Le ragioni della rinuncia hanno giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello dell’erario. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando di aver presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dei commi 231 e seguenti dell’art. 1 della l. n. 197/2022, includendo tra i ruoli anche la cartella oggetto della causa, e depositando la comunicazione degli esiti e le ricevute di pagamento delle prime due rate; ha chiesto altresì la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    indicato come base della cartella di pagamento impugnata, in quanto derivante da controllo automatizzato delle imposte sui redditi.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    indicato come base della cartella di pagamento impugnata, in quanto derivante da controllo automatizzato dell’IVA.

  • art. 1, commi 231 e ss., l. n. 197/2022

    richiamato dalla ricorrente come fondamento della domanda di definizione agevolata (rottamazione quater) che ha determinato la rinuncia al ricorso.

  • art. 390 c.p.c.

    la Corte osserva che il nuovo testo non richiede la notificazione alla controparte né il visto del suo difensore, essendo sufficiente la comunicazione da parte della cancelleria.

  • art. 391 c.p.c.

    costituisce il presupposto per dichiarare l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo quando sia ritualmente depositata, senza che occorra, nel regime vigente, la notificazione alla controparte o il visto del suo difensore, essendo sufficiente la comunicazione della cancelleria.
  • L’adesione del contribuente a una definizione agevolata del carico tributario può costituire la ragione concreta della rinuncia al ricorso e giustificare la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • Quando l’estinzione deriva da rinuncia della parte ricorrente, la Corte può disporre la compensazione delle spese in considerazione delle ragioni che hanno determinato la rinuncia stessa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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