Cassazione Civile, Ordinanza n. 19474/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della società contribuente, confermando la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione e quindi ritenuto legittimi gli atti di riscossione impugnati. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di fermo amministrativo e le cartelle di pagamento presupposte. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'agente della riscossione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non contestata la conformità all'originale della copia dell'avviso di ricevimento e quindi escluso l'inesistenza della notificazione; (2) violazione degli artt. 26 e 60 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c., deducendo che sarebbe stata necessaria una relata di notifica redatta dall'agente accertatore; (3) violazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. 602/1973, assumendo che il preavviso di fermo fosse illegittimo perché non preceduto da una comunicazione preventiva dell'amministrazione. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che la contestazione della parte ricorrente non era stata specifica quanto a conformità, contenuto e autenticità dei documenti; che la notifica della cartella può avvenire anche tramite raccomandata A/R senza relata, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento; e che, per analogia con la giurisprudenza sul fermo amministrativo, il preavviso di fermo non richiede un autonomo avviso ex art. 50, comma 2, quando l'atto contiene esso stesso l'invito ad adempiere entro il termine previsto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La contestazione della conformità all'originale di una copia deve essere specifica; in mancanza, la copia può conservare rilievo probatorio secondo la valutazione del giudice.
La parte che contesta la notificazione deve dedurre e provare in modo specifico i fatti posti a fondamento della contestazione.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto con raccomandata A/R; in tale ipotesi non è necessaria una relata di notifica, perché il perfezionamento avviene con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento.
art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'invalidità della notifica delle cartelle nel caso concreto.
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
Il preavviso/fermo amministrativo, quando contenga un autonomo invito ad adempiere entro il termine indicato nell'atto, assolve la funzione di garanzia del contribuente senza necessità di un ulteriore avviso preventivo.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente in relazione al fermo amministrativo, ma non ritenuto ostativo alla legittimità dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In materia di notifica della cartella esattoriale, la contestazione della conformità delle copie prodotte dall'agente della riscossione deve essere specifica; il giudice non può limitarsi a escludere la prova per la sola mancanza della certificazione di conformità, ma deve valutare le difformità dedotte alla luce di tutti gli elementi istruttori disponibili.
- La notifica della cartella di pagamento può essere validamente eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal concessionario, senza necessità di una relata di notifica, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento a provare la ricezione dell'atto.
- Il fermo amministrativo o il preavviso di fermo, quando adottato dopo la notifica della cartella e contenente un invito ad adempiere nel termine indicato, non richiede un ulteriore avviso preventivo ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, se la funzione di garanzia del contribuente risulta comunque assicurata.
- La censura di illegittimità degli atti della riscossione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è infondato.
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