Cassazione Civile, Ordinanza n. 29586/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia riguarda la debenza del COSAP per gli anni 2013-2018 in relazione all'occupazione di spazi soprastanti alcune strade comunali mediante un cavalcavia autostradale. La società autostradale aveva chiesto l'accertamento negativo del credito del comune, sostenendo, in sintesi, che: a) la costruzione dell'autostrada, imposta e realizzata in base a leggi speciali, avrebbe sottratto autoritativamente al comune la disponibilità dello spazio sovrastante, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo; b) l'occupazione sarebbe esente perché riconducibile allo Stato; c) il canone non poteva essere parametrato alla sola esistenza del cavalcavia, dovendosi invece verificare un'effettiva sottrazione dell'uso pubblico della strada sottostante; d) la sanzione per omesso o tardivo pagamento sarebbe priva di base legale e, comunque, non applicabile a chi agiva nell'esercizio di una facoltà legittima. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione e la società autostradale ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, sostanzialmente reiterando tali censure e chiedendo anche la rimessione della causa alla pubblica udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, ai fini del COSAP, ciò che rileva è l'occupazione, anche di fatto, del bene comunale da parte del concessionario, non la proprietà dell'opera o del cavalcavia, che può appartenere allo Stato. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e del calcolo della superficie occupata, già compiuti dal giudice di merito. Ha respinto il quarto motivo, affermando che la disciplina primaria dell'art. 63 d.lgs. 446/1997 contiene criteri sufficienti a legittimare la previsione regolamentare della sanzione amministrativa per omesso pagamento. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché non si confronta con la ratio decidendi: il fatto sanzionato non era la costruzione dell'opera, ma l'omesso pagamento del prelievo dovuto per l'occupazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma; secondo comma, lettere g) e g-bis)
La norma individua il presupposto del canone nell'occupazione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili comunali, anche di spazi soprastanti il suolo pubblico, e consente ai regolamenti comunali di prevedere indennità e sanzioni entro limiti fissati dalla legge.
Le occupazioni di qualsiasi natura su beni del demanio o del patrimonio indisponibile comunale, comprese quelle di spazi soprastanti il suolo pubblico, sono soggette al prelievo.
Il canone è dovuto dal titolare della concessione di occupazione o dall'occupante di fatto.
L'esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato è di stretta interpretazione e non si estende alle occupazioni realizzate da terzi con beni dello Stato.
art. 20 Regolamento COSAP del Comune di Montecatini Terme
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere che il canone vada ragguagliato alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a una rivalutazione del fatto.
art. 23 Regolamento COSAP del Comune di Montecatini Terme
Prevede un'esenzione ritenuta non applicabile perché presuppone un'occupazione direttamente riferibile al soggetto esente.
art. 33, quinto comma, Regolamento COSAP del Comune di Montecatini Terme
Prevede la sanzione amministrativa per omesso o tardivo pagamento; la Corte ne ha ritenuto la legittimità in quanto sorretta dalla disciplina primaria.
art. 35, quinto comma, Regolamento COSAP del Comune di Montecatini Terme
Dalla sentenza risulta che il regolamento prevede una sanzione amministrativa pari al 30% per il mancato pagamento del prelievo; la previsione è stata ritenuta conforme alla legge.
La causa di esclusione della responsabilità amministrativa non opera quando il fatto sanzionato è l'omesso pagamento di un prelievo dovuto, non la realizzazione dell'opera pubblica.
art. 25 Cost.
Richiamato per distinguere la riserva assoluta di legge degli illeciti penali.
art. 23 Cost.
La riserva di legge in materia di sanzioni amministrative è relativa e consente la disciplina regolamentare nei limiti fissati dalla norma primaria.
La proprietà del suolo si estende allo spazio sovrastante, salvo il limite per attività ad altezza tale da non arrecare interesse ad impedirle; non vi è una regola che faccia venir meno tale estensione per la presenza di un manufatto sovrastante.
È stata richiamata la trattazione in camera di consiglio e la valutazione delle istanze di rimessione alla pubblica udienza.
È stata presentata memoria e istanza di rimessione alla pubblica udienza.
È stato il parametro formale di tutti i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Ai fini del COSAP, il presupposto impositivo è l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico o di spazi soprastanti, sicché la proprietà pubblica dell'opera realizzata o la titolarità statale della struttura non escludono di per sé la debenza del canone se l'uso del bene comunale è in concreto riferibile al concessionario.
- L'esenzione prevista per le occupazioni effettuate dallo Stato deve essere interpretata restrittivamente e non si estende alle occupazioni compiute da soggetti privati o concessionari mediante beni appartenenti allo Stato.
- Quando il giudice di merito accerti l'esistenza dell'occupazione e la superficie occupata, la censura che contesti solo in astratto il criterio di quantificazione del canone o la necessità di una sottrazione "effettiva" dell'uso pubblico tende a una rivalutazione del fatto ed è inammissibile in cassazione.
- La disciplina primaria che istituisce il canone e ne fissa criteri e limiti sanzionatori può legittimare regolamenti comunali che determinino indennità e sanzioni amministrative, in quanto per gli illeciti amministrativi la riserva di legge è relativa e non assoluta.
- La causa di esclusione della responsabilità amministrativa per adempimento di un dovere o esercizio di una facoltà legittima non opera quando la violazione consiste nell'omesso pagamento di un prelievo dovuto a fronte di un'occupazione già ritenuta sussistente.
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