Cassazione Civile, Ordinanza n. 29584/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, rilevando che nelle conclusioni del controricorso era effettivamente contenuta la richiesta di distrazione delle spese. Ha quindi disposto l'inserimento nel dispositivo dell'ordinanza precedente della formula con cui si attribuiscono le spese di cassazione all'avvocato dichiaratosi antistatario. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione, per la sua natura.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
La vicenda origina da una controversia su un decreto ingiuntivo per il pagamento di Euro 6.120,00, corrispondenti alla provvigione asseritamente maturata in favore di una società di mediazione immobiliare. La Corte d'appello di Roma, riformando il primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo. In cassazione il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente. Successivamente la società ha chiesto la correzione dell'ordinanza di cassazione, deducendo che il difensore della società aveva chiesto la distrazione delle spese sin dalle conclusioni del controricorso e che la Corte aveva omesso di pronunciare su tale istanza. Il punto controverso riguardava quindi la possibilità di integrare, mediante procedimento di correzione dell'errore materiale, l'omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 93, secondo comma, c.p.c.
"si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese"
L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore può essere corretta con il procedimento di correzione degli errori materiali, coerentemente con la disciplina della distrazione delle spese.
Il rimedio della correzione dell'errore materiale è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Se il difensore della parte vittoriosa ha chiesto la distrazione delle spese e il giudice omette di pronunciare sul punto, l'omissione può essere rimossa con il procedimento di correzione degli errori materiali.
- La correzione dell'errore materiale è utilizzabile anche per integrare le pronunce della Corte di cassazione, quando l'omissione riguardi la mancata distrazione delle spese già tempestivamente richiesta.
- La funzione del rimedio correttivo è quella di dare rapida attuazione al diritto del difensore antistatario a ottenere un titolo esecutivo, nel rispetto della ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
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