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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29569/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (tour operator)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro occorso in Namibia durante un'escursione in veicolo 4x4 compresa in un pacchetto turistico venduto da una società italiana a due viaggiatori, poi risultati danneggiati e attori in risarcimento davanti al Tribunale di Milano. Il tour operator, condannato in primo grado nei confronti dei clienti, ha chiamato in garanzia la società estera che aveva materialmente eseguito il servizio di trasporto/escursione, chiedendo di essere tenuto indenne dalle conseguenze della eventuale condanna. La società estera ha contestato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di garanzia e, in appello e poi in cassazione, ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione, assumendo l'erronea applicazione dell'art. 3 l. n. 218/1995 e la non operatività della disciplina europea richiamata; 2) violazione degli artt. 14 e 16 l. n. 218/1995, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto accertare d'ufficio la legge straniera applicabile e applicare la legge italiana solo in via residuale, senza invocare un preteso contrasto con l'ordine pubblico. La controricorrente ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di manleva proposta nel medesimo giudizio in cui era stata introdotta la domanda principale risarcitoria. Ha ritenuto applicabile, tramite il rinvio mobile dell'art. 3, comma 2, l. n. 218/1995, la disciplina europea che consente la chiamata in garanzia davanti al giudice della domanda principale, evidenziando che per tali controversie rileva l'attuale regolamento UE n. 1215/2012, in sostituzione della Convenzione di Bruxelles e del regolamento n. 44/2001, e che nella specie la chiamata di terzo non era pretestuosa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha disposto la rimessione alla Terza Sezione civile per la decisione, dichiarandolo quindi non definito in questa sede dalle Sezioni Unite. La decisione finale qui riportata è dunque limitata al rigetto del primo motivo e alla prosecuzione del giudizio per il secondo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    è il parametro invocato per censurare il difetto di giurisdizione

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    è il parametro invocato per la doglianza di violazione di legge

  • art. 382, comma 1, c.p.c.

    la Corte, decidendo sulla giurisdizione, statuisce direttamente e può sostituire la propria decisione a quella cassata

  • art. 3 l. n. 218/1995

    il comma 2 opera un rinvio mobile ai criteri della Convenzione di Bruxelles e dei successivi regolamenti per determinare la giurisdizione italiana anche verso convenuti non domiciliati in Stati membri

  • art. 6, n. 2, Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

    consente la citazione del convenuto estero davanti al giudice della domanda principale quando vi sia un'azione di garanzia o chiamata di terzo non pretestuosa

  • art. 6, n. 2, Reg. CE n. 44/2001

    regola identica a quella convenzionale, rilevante ratione temporis e come antecedente del regolamento vigente

  • art. 8, n. 2, Reg. UE n. 1215/2012

    costituisce la disciplina attuale che sostituisce la Convenzione di Bruxelles e il regolamento n. 44/2001, applicabile tramite il rinvio dell'art. 3, comma 2, l. n. 218/1995

  • art. 14 l. n. 218/1995

    la ricorrente lo invocava per sostenere il dovere del giudice di accertare d'ufficio il diritto straniero applicabile

  • art. 16 l. n. 218/1995

    la ricorrente lo invocava per contestare l'affermazione di un contrasto con l'ordine pubblico internazionale

  • art. 43 Codice del Turismo

    richiamato dalla Corte di appello per fondare l'obbligo di manleva del soggetto che si è avvalso del vettore nell'esecuzione del pacchetto turistico

Massime di principio

  • Nel sistema italiano di diritto internazionale privato, il rinvio dell'art. 3, comma 2, l. n. 218/1995 ai criteri della Convenzione di Bruxelles è un rinvio mobile: quando la Convenzione è stata sostituita dai regolamenti dell'Unione, occorre applicare la disciplina europea attualmente vigente per determinare la giurisdizione.
  • In materia civile e commerciale, se il convenuto straniero è chiamato in garanzia nello stesso giudizio in cui pende la domanda principale, la giurisdizione può radicarsi davanti al giudice adito per la domanda principale, purché la chiamata non sia pretestuosa e vi sia un nesso stretto tra le domande.
  • Ai fini della giurisdizione in caso di chiamata di terzo, non assume rilievo decisivo la distinzione tra garanzia propria e impropria, essendo centrale soltanto la verifica della non strumentalità della chiamata e del collegamento processuale con la domanda principale.
  • Quando la Corte di cassazione conosce di una questione di giurisdizione, deve individuare il giudice munito di potestas iudicandi sulla base del petitum sostanziale e può procedere direttamente all'esame degli atti per sostituire la propria statuizione a quella cassata.
  • La domanda con cui il soggetto garantito chiede di essere tenuto indenne dalle conseguenze patrimoniali di una condanna già domandata da terzi integra, in linea generale, una pretesa di garanzia rilevante ai fini della competenza/giurisdizione prevista dalla disciplina europea e dal relativo rinvio interno.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneGiurisdizione internazionaleMandato
RamiProcesso civileInternazionale privatoContratti
IstitutiLitisconsorzio necessarioPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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