Cassazione Civile, Ordinanza n. 29572/2024 del 18/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da provvedimenti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 160 d.lgs. 42/2004 in materia di tutela di un compendio immobiliare vincolato sito in Anacapri, acquistato dal ricorrente: un decreto gli impose l'esecuzione di opere di reintegrazione dello stato originario, un successivo decreto gli irrogò una sanzione pecuniaria e un ulteriore provvedimento della Soprintendenza respinse il progetto di ripristino presentato in ottemperanza. Il TAR rigettò in parte i ricorsi, il Consiglio di Stato respinse l'appello e condannò l'appellante alle spese. In cassazione il ricorrente dedusse un unico motivo, formalmente prospettato come violazione degli artt. 360 c.p.c., 110 c.p.a. e 111, comma 8, Cost., sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe ecceduto i limiti esterni della giurisdizione: da un lato, interpretando in modo estensivo il vincolo culturale come riferito all'intero compendio immobiliare e non al solo castello, alla torre e al bosco, in contrasto con il decreto di vincolo e con la necessità di un autonomo procedimento di estensione; dall'altro, affermando che il Ministero potesse servirsi della Soprintendenza per avviare il procedimento, mentre, secondo il ricorrente, l'art. 160, commi 1 e 4, d.lgs. 42/2004 avrebbe imposto alla Soprintendenza di inoltrare il progetto al Ministero. La censura era quindi costruita come denuncia di eccesso di potere giurisdizionale, ma sostanzialmente mirava a contestare l'interpretazione delle norme applicate dal giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente incanalate nel paradigma dell'eccesso di potere giurisdizionale denunciabile ex art. 111, comma 8, Cost., in realtà censurassero errores in iudicando e, in particolare, questioni di interpretazione delle norme sulla tutela del vincolo culturale e sul procedimento amministrativo. Secondo la Corte, il Consiglio di Stato aveva operato entro i limiti interni della giurisdizione: l'affermazione dell'estensione del vincolo all'intero compendio immobiliare costituiva interpretazione della disciplina applicabile e non creazione di una norma nuova; analogamente, la possibilità di avvalersi della Soprintendenza per l'esame del progetto non integrava invasione della sfera legislativa o amministrativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese in favore del Ministero, oltre alla condanna prevista dagli artt. 380-bis e 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 160, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
primo comma; quarto comma
La Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma, ma rileva che la censura del ricorrente riguarda un'interpretazione della disciplina procedimentale e non un eccesso di potere giurisdizionale.
art. 360, comma 1, c.p.c.
Richiamato solo come base formale del motivo, ma la doglianza è stata ritenuta inidonea a fondare il ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice amministrativo nei limiti prospettati.
art. 110 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere la denuncia di eccesso di potere giurisdizionale; la Corte osserva che, in realtà, le censure attengono al merito interpretativo.
art. 111, comma 8, Cost.
Il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per eccesso di potere giurisdizionale, non per errores in iudicando o questioni interpretative interne alla giurisdizione.
art. 380 bis c.p.c.
ultimo comma; terzo comma
Richiamato per la proposta di definizione del giudizio e per la condanna conseguente alla mancata accettazione della proposta.
art. 96 c.p.c.
terzo comma; quarto comma
Usato come base per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende, in ragione della definizione del ricorso come inammissibile dopo proposta non accettata.
art. 13, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
comma 1 quater; comma 1 bis
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale denunciabile in cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. ricorre solo quando il giudice amministrativo travalichi i limiti esterni della giurisdizione, sostituendosi concretamente all'amministrazione o al legislatore; non ricorre quando la censura investe la sola interpretazione delle norme applicate.
- La qualificazione di una doglianza come eccesso di potere giurisdizionale non è sufficiente se, nella sostanza, il ricorso mira a contestare un error in iudicando, cioè la lettura data dal giudice amministrativo al vincolo giuridico o alla disciplina procedimentale.
- L'affermazione secondo cui un bene culturale vincolato si estende all'intero compendio immobiliare, ove sorretta da interpretazione della disciplina e degli atti di vincolo, resta una questione di merito interpretativo e non integra di per sé invasione della sfera normativa o amministrativa.
- La scelta del giudice amministrativo di ritenere utilizzabile l'organo periferico dell'amministrazione per l'avvio o la gestione di un procedimento non configura eccesso di potere giurisdizionale se si colloca nel perimetro dell'interpretazione della norma applicabile.
- Quando il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato è fondato su censure interpretative mascherate da denuncia di sconfinamento della giurisdizione, il ricorso è inammissibile.
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