Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29571/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le società, che avevano agito in precedenza dinanzi al Tribunale di L'Aquila contro la Regione Abruzzo e le ASL regionali, avevano chiesto in via principale la condanna della Regione al pagamento di crediti maturati per prestazioni sanitarie rese extra budget, nei limiti delle somme che, secondo la loro prospettazione, sarebbero dovute essere redistribuite in conseguenza di risparmi regionali derivanti dalla chiusura di alcune strutture accreditate; in via subordinata avevano domandato il risarcimento del danno da perdita di chance di incremento dell'attività d'impresa; in ulteriore subordine avevano chiesto l'indennizzo ex art. 2041 c.c. Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 31021/2023, avevano però dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Con il ricorso per revocazione le società hanno dedotto, primo, errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che l'ordinanza impugnata si sarebbe fondata sulla supposizione inesatta che esse avessero chiesto un provvedimento amministrativo di redistribuzione degli avanzi di cassa, mentre avevano solo chiesto il pagamento di corrispettivi per prestazioni rese oltre il budget individuale ma entro quello generale LEA; secondo, contrasto con giudicato esterno ex art. 395 n. 5 c.p.c., richiamando una precedente sentenza del Consiglio di Stato che, su una domanda analoga, aveva escluso la configurabilità di un interesse legittimo azionabile davanti al giudice amministrativo. Il ricorso mirava quindi a ottenere la revocazione dell'ordinanza di giurisdizione e il riconoscimento della giurisdizione ordinaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma investisse l'interpretazione della domanda e la valutazione giuridica sulla giurisdizione, profili estranei all'art. 395 n. 4 c.p.c.; ha inoltre ribadito che la revocazione delle decisioni di cassazione non consente di censurare errori di diritto o di giudizio. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. non è prevista avverso le ordinanze decisorie della Corte di cassazione, essendo per queste ammessa soltanto la revocazione nei limiti dell'art. 391-bis c.p.c. e dell'art. 395 n. 4 c.p.c. La Corte ha quindi confermato la definitività dell'ordinanza che attribuiva la giurisdizione al giudice amministrativo e ha condannato le ricorrenti alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Per le decisioni della Corte di cassazione la revocazione è ammessa solo nei limiti espressamente previsti dalla norma, cioè per errore materiale, di calcolo o di fatto nei casi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., non anche per errori di diritto o per il motivo di cui al n. 5.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio richiede una svista di percezione su un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o sull'inesistenza di un fatto positivamente stabilito; non comprende l'errore di diritto, l'erronea interpretazione della domanda o la valutazione giuridica della giurisdizione.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    Il motivo fondato sul contrasto con giudicato esterno non è deducibile contro un'ordinanza decisoria della Corte di cassazione nel giudizio di revocazione.

  • art. 111 Cost.

    La Costituzione impone la ricorribilità per cassazione per violazione di legge, ma non obbliga il legislatore a consentire impugnazioni ulteriori per errori di giudizio o valutazione attraverso la revocazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per escludere l'irragionevolezza della disciplina che limita la revocazione delle decisioni di cassazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per affermare che la limitazione dei motivi di revocazione non sacrifica l'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto.

  • art. 2041 c.c.

    Citato come domanda subordinata di arricchimento senza causa nel giudizio di merito, senza incidere sulla decisione di inammissibilità della revocazione.

  • art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'esistenza di una pretesa al pagamento proporzionale degli avanzi di cassa, ma non idoneo a fondare la revocazione richiesta.

  • art. 27, comma 14, d.lgs. n. 68/2011

    Richiamato nel contraddittorio come parte del quadro normativo invocato dalla Regione per sostenere la propria tesi sulla giurisdizione.

  • art. 13 d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato nel contesto delle norme che la Regione ha addotto a sostegno della propria eccezione di giurisdizione.

  • L. n. 241/1990

    Richiamata in relazione al procedimento pretensivo richiamato dalle ricorrenti per affermare la non configurabilità di un interesse legittimo secondo una precedente decisione del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio contro una decisione della Corte di cassazione presuppone una svista meramente percettiva su un fatto decisivo; non è configurabile quando la doglianza investe l'interpretazione della domanda, la qualificazione del petitum sostanziale o la valutazione giuridica compiuta dalla Corte.
  • La revocazione delle ordinanze o sentenze della Corte di cassazione non può essere utilizzata come surrettizio nuovo giudizio di merito o di legittimità per rimettere in discussione errori di diritto o di giudizio.
  • Il motivo di revocazione per contrasto con giudicato esterno non è esperibile contro le ordinanze decisorie della Corte di cassazione oltre i limiti tassativi dell'art. 391-bis c.p.c.
  • La disciplina che limita i motivi di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è coerente con l'esigenza di stabilità del giudicato e di certezza dei rapporti giuridici, senza vulnerare il diritto di difesa o l'effettività della tutela.
  • In materia di giurisdizione, la deduzione secondo cui la domanda riguardava un diritto di credito e non la contestazione dell'esercizio del potere amministrativo non basta, da sola, a trasformare in errore di fatto censurabile in revocazione ciò che la Corte ha già qualificato come apprezzamento giuridico della causa petendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.