Cassazione Civile, Ordinanza n. 29582/2024 del 18/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto in giudizio alcuni contitolari del compendio immobiliare chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione di un'abitazione con annesso terreno. In primo grado la domanda era stata dichiarata improponibile per preteso giudicato formatosi su una precedente decisione che aveva rigettato altra domanda. In appello la domanda di usucapione era stata ritenuta proponibile, ma respinta nel merito perché il titolo di provenienza invocato dagli attori non sarebbe stato idoneo a trasferire anche le porzioni di terreno oggetto di causa: la corte territoriale aveva interpretato l'atto del 1975 come riferito solo a un determinato mappale e non anche alle particelle controverse, escludendo quindi l'accessione del possesso ex art. 1146 c.c. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 1146 c.c. per avere la corte d'appello erroneamente ravvisato i presupposti dell'usucapione di cui all'art. 1159 c.c. sulla base di una falsa lettura del rogito del 22.9.1975; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per erronea interpretazione del titolo di provenienza e mancata considerazione della reale volontà delle parti stipulanti; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la corte considerato il tipo mappale che, secondo i ricorrenti, dimostrava che nel 1975 si era voluto trasferire anche il fondo in contestazione. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la corte d'appello aveva offerto un'interpretazione plausibile dell'atto del 1975, limitata al solo mappale espressamente indicato, e il ricorso si risolveva in una mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto, non consentita in sede di legittimità quando la motivazione di merito è sorretta da una delle interpretazioni possibili. Ha inoltre rigettato il terzo motivo perché la doglianza, pur prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e dei documenti compiuta dal giudice di merito; la Corte ha ribadito che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'accessione nel possesso; la Corte d'appello aveva escluso che potesse operare in assenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà.
Evocato dai ricorrenti come base dell'usucapione, ma la Corte non ne ha ravvisato i presupposti in ragione del contenuto del titolo di provenienza.
Le regole di interpretazione del contratto non consentono di sostituire in cassazione una diversa lettura del testo negoziale quando quella accolta dal giudice di merito sia plausibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per censurare asserite violazioni di legge sostanziale e delle regole ermeneutiche.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera contestazione della valutazione delle prove o di elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato, insieme all'art. 369, per sottolineare gli oneri di specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui emerge e della sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per gli oneri di deposito e indicazione degli atti rilevanti ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione è stata resa nel procedimento accelerato; la Corte ha escluso l'incompatibilità del consigliere autore della proposta con il collegio giudicante alla luce di Sezioni Unite n. 9611/2024.
Richiamato nel chiarire che la proposta di definizione accelerata non ha funzione decisoria e non è una fase autonoma rispetto al giudizio di cassazione.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, oltre alle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 8053/2014, Sez. U
È richiamato il principio secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico è stato comunque esaminato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura per violazione delle regole di interpretazione del contratto è inammissibile o infondata quando si risolve nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dal ricorrente e una diversa interpretazione del giudice di merito, purché quest'ultima sia plausibile.
- Quando il giudice di merito abbia interpretato un atto negoziale sulla base del suo tenore letterale e del complesso del testo, la cassazione non può sostituire una lettura alternativa solo perché astrattamente possibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non la mancata considerazione o valorizzazione di singoli documenti o risultanze istruttorie.
- La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede specifica indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulti, del momento processuale in cui sia stato discusso e della sua decisività.
- La valutazione delle prove documentali e testimoniali, inclusa la scelta delle fonti ritenute più attendibili, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione indica le ragioni del convincimento.
- L'accessione del possesso richiede un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del bene cui si intende riferire l'effetto acquisitivo; in mancanza, la pretesa non può essere accolta.
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