Cassazione Civile, Ordinanza n. 23401/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione irrogata per violazione dell'art. 143, comma 11, d.lgs. 285/1992, contestata a un automobilista per avere invaso la corsia opposta delimitata da striscia continua. L'opposizione è stata respinta nei primi gradi. In sede di legittimità era stata già cassata una precedente decisione nella parte in cui aveva ritenuto legittima la partecipazione del Comune al giudizio; il giudice di rinvio ha quindi dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Comune, ma ha compensato le spese nei suoi confronti, valorizzando l'esito complessivo della lite e il fatto che il Comune fosse stato evocato in giudizio su ordine del giudice. Con il presente ricorso il ricorrente deduceva violazione degli artt. 91, 92, comma 2, e 100 c.p.c. nonché dell'art. 6, comma 9, d.lgs. 150/2011, sostenendo che nei confronti del Comune non vi fosse stata alcuna soccombenza reciproca e che, quindi, non ricorressero i presupposti per la compensazione delle spese; contestava inoltre che l'esito complessivo della lite e l'estensione iussu iudicis del contraddittorio potessero giustificare la compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che chi partecipa al processo e ne subisce gli esiti può essere gravato delle spese anche se chiamato in giudizio dal giudice e anche se tale chiamata si riveli poi ingiustificata, poiché ciò rientra nella tutela del diritto di difesa delle parti. Nel caso concreto, il ricorrente, avendo introdotto l'opposizione ed essendo risultato soccombente in tutti i gradi di merito e anche in cassazione, avrebbe potuto essere condannato alle spese del Comune; il Tribunale, invece, ha esercitato discrezionalmente il potere di compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. Pertanto il ricorso è stato rigettato. Non è stata liquidata alcuna spesa di legittimità per difetto di difese degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 143, comma 11, d.lgs. 285/1992
Norma sostanziale che prevedeva la violazione stradale contestata, usata come presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge e nullità della decisione sulle spese.
Richiamato dal ricorrente quale parametro della regola della soccombenza nelle spese.
La Corte conferma che il giudice può disporre la compensazione delle spese nell'ambito del potere discrezionale previsto dalla norma.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimazione e all'interesse a stare in giudizio.
art. 6, comma 9, d.lgs. 150/2011
Richiamato dal ricorrente nel contesto dell'opposizione a sanzione amministrativa e del contraddittorio con l'autorità competente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della regolazione delle spese processuali, può essere tenuto a sopportarle anche il soggetto chiamato in causa su ordine del giudice, ancorché la chiamata si riveli poi ingiustificata, poiché il principio della soccombenza opera rispetto alla partecipazione al processo e tutela il diritto di difesa di tutte le parti coinvolte.
- La compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere fondata sull'esito complessivo della lite, anche quando nei confronti di una parte non vi sia una soccombenza reciproca in senso stretto.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la parte che propone l'opposizione e risulta soccombente nei gradi di merito può essere condannata alle spese anche rispetto a soggetti evocati nel processo per iniziativa del giudice.
- La censura di violazione delle norme sulle spese non può essere accolta quando la decisione impugnata si mantenga entro i limiti del potere discrezionale di compensazione riconosciuto al giudice di merito.
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