Cassazione Civile, Ordinanza n. 28818/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’INPS richiedeva alla società committente il pagamento di contributi omessi, sanzioni e interessi per il periodo 1 novembre 2005 - 30 novembre 2005, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, in relazione a un appalto affidato a una cooperativa. Il tribunale aveva accolto l’opposizione della società ritenendo maturata la decadenza biennale prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, reputando tardivo il ricorso giudiziale dell’ente, depositato oltre due anni dalla cessazione dell’appalto. La corte d’appello aveva confermato tale decisione. Con il ricorso per cassazione l’INPS deduceva: (1) violazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il termine biennale di decadenza riguarderebbe solo le azioni dei lavoratori per crediti retributivi e non anche gli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione; (2) violazione della medesima norma e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., perché comunque il verbale ispettivo notificato entro due anni dalla cessazione del rapporto avrebbe integrato atto idoneo a impedire la decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Torino, anche per le spese, affinché riesamini il merito applicando il principio secondo cui il termine biennale di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non si applica all’azione degli enti previdenziali, i quali restano soggetti alla sola prescrizione. La decisione di merito che aveva dichiarato la decadenza dell’INPS è stata quindi annullata.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
termine biennale di decadenza
Il termine di due anni non si applica all’azione promossa dagli enti previdenziali, che restano soggetti alla sola prescrizione; il termine opera per le pretese del lavoratore nei confronti del committente.
art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251/2004
Norma richiamata come modifica dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.
art. 1, comma 911, L. n. 296/2006
Norma richiamata come ulteriore modifica dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.
Richiamati nel secondo motivo per sostenere l’erroneità della declaratoria di decadenza e l’efficacia impeditiva dell’atto notificato; il secondo motivo è stato assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione, formulati come violazione di legge.
Massime di principio
- Il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 per le pretese connesse all’appalto non si estende agli enti previdenziali, i quali possono agire per il recupero dei contributi entro il termine di prescrizione ordinario.
- L’obbligazione contributiva è autonoma e distinta dall’obbligazione retributiva: il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, pur connessi, restano differenti sul piano giuridico e funzionale.
- L’interpretazione dell’art. 29 deve evitare esiti che spezzino il nesso tra retribuzione dovuta e contribuzione previdenziale, perché ciò indebolirebbe la tutela assicurativa del lavoratore che la norma intende rafforzare.
- Quando il primo motivo di ricorso fondato investe la questione decisiva di diritto, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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