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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28786/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva a una società committente il pagamento di contributi, sanzioni e interessi per somme asseritamente evase, relative a lavoratori impiegati in un appalto gestito da una cooperativa appaltatrice. La società aveva proposto opposizione e il tribunale l'aveva accolta dichiarando l'ente decaduto dal potere di azionare i crediti contributivi per decorso del termine biennale previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003; la Corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva: 1) violazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e sosteneva che il termine biennale di decadenza opererebbe solo per le pretese retributive e contributive azionabili dal lavoratore verso il committente, non anche per l'ente previdenziale, che resterebbe assoggettato alla sola prescrizione; 2) violazione della medesima norma e degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., perché la notifica del verbale ispettivo entro due anni dalla cessazione dell'appalto avrebbe comunque impedito la decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione perché riesamini il merito della controversia alla luce del principio secondo cui il termine biennale di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non si applica all'azione dell'INPS, che resta soggetta alla sola prescrizione. Il giudice di rinvio dovrà quindi valutare la pretesa contributiva senza fare applicazione della decadenza biennale dichiarata nei gradi di merito; le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Il termine di due anni previsto dalla norma non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali; opera invece per la tutela azionabile dal lavoratore nei confronti del committente.

  • art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251/2004

    Norma di modifica richiamata nel testo come intervenuta sull'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.

  • art. 1, comma 911, L. n. 296/2006

    Ulteriore modifica dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 richiamata dalla Corte.

  • art. 2964 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della decadenza; la Corte esclude che la decadenza biennale si applichi all'INPS.

  • art. 2966 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della decadenza; non viene ritenuto decisivo alla luce dell'interpretazione dell'art. 29.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della decadenza e all'onere della prova; la Corte accoglie il ricorso sul diverso principio dell'inapplicabilità della decadenza all'ente previdenziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Il termine biennale di decadenza previsto per l'azione del lavoratore nei confronti del committente nell'ambito dell'appalto non si estende automaticamente all'azione degli enti previdenziali per il recupero dei contributi.
  • L'obbligazione contributiva è autonoma e distinta dall'obbligazione retributiva: la connessione tra le due non consente di sacrificare la pretesa contributiva dell'ente per il solo fatto che il lavoratore abbia agito tempestivamente o che siano decorsi due anni dalla cessazione dell'appalto.
  • La disciplina dell'appalto ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 va interpretata in modo coerente con la funzione di tutela previdenziale del lavoratore e di finanziamento della gestione assicurativa; pertanto, l'interpretazione che introduca una decadenza dell'INPS non prevista in modo espresso non è consentita.
  • Quando il credito contributivo dell'ente previdenziale non è soggetto a decadenza speciale, resta applicabile la sola prescrizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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