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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28808/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico, titolare di incarico di alta specializzazione, aveva ottenuto in primo grado e poi in appello la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di una somma mensile, qualificata come risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di attivare la procedura di graduazione delle funzioni dirigenziali e la connessa pesatura degli incarichi, attività preliminari alla determinazione della componente variabile dell'indennità di posizione. L'azienda sanitaria ha proposto due ricorsi per cassazione, poi riuniti, articolando due motivi sostanzialmente identici: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sufficiente il solo inadempimento per affermare la responsabilità ex art. 1218 c.c., senza prova della colpevolezza del ritardo, del danno e del nesso causale; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 1226 c.c., contestando la liquidazione equitativa del danno in assenza di prova del pregiudizio e affermando che la mancata corresponsione della parte variabile dell'indennità non producesse automaticamente un danno, anche perché le somme non distribuite sarebbero confluite nella retribuzione di risultato erogata pro quota anche ad altri dipendenti.

La decisione

La Corte ha preliminarmente riunito i due ricorsi proposti contro la medesima sentenza. Nel merito ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha richiamato il principio secondo cui, in tema di dirigenza medica pubblica, la P.A. deve attivare e completare, nel rispetto di correttezza e buona fede, il procedimento di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi, e la sua violazione legittima il dirigente a chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. Ha inoltre precisato che il dirigente deve allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento, mentre incombe sul datore di lavoro la prova dei fatti estintivi, impeditivi o della non imputabilità dell'inadempimento. Quanto alla liquidazione equitativa, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata, che aveva parametrato il danno all'importo poi fissato dalla stessa azienda sanitaria con successiva delibera; ha escluso che la censura sulla redistribuzione delle somme residue potesse essere esaminata perché non risultava proposta in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    consente la riunione delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    l'azienda sanitaria sosteneva l'erronea ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ribadito che il creditore deve allegare il titolo e l'inadempimento, mentre il debitore deve provare fatti estintivi, impeditivi o la non imputabilità dell'inadempimento.

  • art. 1218 c.c.

    l'inadempimento dell'obbligazione può fondare la responsabilità del debitore, salvo prova della non imputabilità.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa del danno è ammessa quando il pregiudizio sia provato nei suoi elementi costitutivi, anche in via presuntiva e probabilistica.

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistendo i presupposti, comporta l'obbligo per il ricorrente di versare un importo pari al contributo unificato già corrisposto.

  • art. 27, lett. C, CCNL dirigenza medica

    richiamato come base dell'incarico professionale di alta specializzazione del dirigente medico.

Massime di principio

  • Nella dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di avviare e completare la procedura di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi secondo correttezza e buona fede.
  • La mancata attivazione della procedura può integrare un inadempimento risarcibile, configurando per il dirigente medico una perdita di chance di percepire la componente variabile della retribuzione di posizione.
  • Ai fini dell'azione risarcitoria, il dipendente deve allegare il titolo del proprio diritto e l'inadempimento del datore di lavoro; grava invece su quest'ultimo la prova dei fatti estintivi, impeditivi o della non imputabilità dell'inadempimento.
  • Il danno da perdita di chance è suscettibile di liquidazione equitativa quando siano provati, anche in via presuntiva o probabilistica, una plausibile occasione perduta, il vantaggio atteso e il nesso causale.
  • La liquidazione equitativa è censurabile in cassazione solo se manchi del tutto la giustificazione, o la valutazione sia macroscopicamente illogica o contraria all'id quod plerumque accidit.
  • In cassazione non sono scrutinabili censure fondate su circostanze di fatto o argomentazioni non dedotte nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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