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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28809/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS per il recupero di contributi omessi, pari a euro 473.901, riferiti a lavoratori impiegati in un appalto di movimentazione merci. L'INPS agiva nei confronti della committente, quale coobbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, sostenendo che l'appaltatrice/subappaltatrice non avesse versato i contributi relativi al periodo successivo al 31 marzo 2011, data in cui sarebbe cessata l'attività della subappaltatrice. In primo grado il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato improcedibile il ricorso monitorio per mancata integrazione del contraddittorio con l'appaltatrice fallita. La corte d'appello, decidendo sulla base della ragione più liquida, ha però rigettato l'appello dell'INPS ritenendo che l'ente fosse decaduto dalla possibilità di azionare il credito contributivo verso la committente, perché il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto oltre il termine biennale previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003. In cassazione l'INPS ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 29 citato, sostenendo che il termine biennale di decadenza riguarda solo le azioni dei lavoratori per retribuzioni e contributi, non già l'azione degli enti previdenziali, soggetta alla sola prescrizione; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla decadenza, sostenendo che comunque il termine era stato interrotto/impedito dalla notifica del verbale ispettivo alla committente entro due anni dalla cessazione del rapporto di appalto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito della controversia e per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che il termine biennale previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 non si applica all'azione dell'INPS, che resta soggetta alla sola prescrizione. È stato valorizzato il principio di autonomia tra obbligazione retributiva e obbligazione contributiva e la funzione di tutela previdenziale della norma.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    il termine biennale di decadenza non riguarda l'azione dell'ente previdenziale per il recupero dei contributi, ma non impedisce all'INPS di agire fino a prescrizione; la norma tutela soprattutto le pretese dei lavoratori verso il committente.

  • art. 6 d.lgs. n. 251/2004

    norma di modifica dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 richiamata nel ricorso come fonte della disciplina applicata.

  • art. 1, comma 911, L. n. 296/2006

    ulteriore modifica dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 richiamata nel ricorso.

  • artt. 2964 c.c., 2966 c.c., 2967 c.c.

    richiamati dall'INPS per sostenere che non operava alcuna decadenza in suo danno e che, comunque, era stato posto in essere un atto impeditivo del termine.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per censurare la violazione di legge da parte della sentenza impugnata.

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sul ricorso monitorio originario poi revocato in primo grado.

Massime di principio

  • L'obbligazione contributiva ha natura autonoma e distinta rispetto all'obbligazione retributiva: la sorte dell'una non si identifica con quella dell'altra, anche quando entrambe derivino dal medesimo rapporto di lavoro o di appalto.
  • Il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 non si applica all'azione dell'ente previdenziale per il recupero dei contributi dovuti dai coobbligati solidali; per tale azione opera la sola prescrizione ordinaria.
  • Nell'interpretare la disciplina della responsabilità solidale negli appalti occorre evitare letture che spezzino il nesso tra retribuzione dovuta e contribuzione previdenziale, poiché ciò comprometterebbe la funzione di tutela assicurativa perseguita dalla norma.
  • La pretesa contributiva dell'ente previdenziale va commisurata alla retribuzione dovuta secondo i parametri legali e collettivi, indipendentemente dalle vicende dell'azione retributiva proposta dal lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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