Cassazione Civile, Ordinanza n. 28833/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Il titolare di una ditta edile aveva proposto due distinti ricorsi contro INPS e INAIL per far accertare l'insussistenza di crediti contributivi e assicurativi risultanti da verbale ispettivo e da certificato di variazione. La controversia riguardava, in particolare, l'asserita illegittimità di una serie di contratti di lavoro formalmente part-time, ritenuti dagli enti simulati o comunque non conformi alla disciplina legale e collettiva, con conseguente applicazione del minimale contributivo in edilizia e richiesta di somme a titolo di contributi evasi, sanzioni e premi assicurativi. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'impugnazione del datore di lavoro, ritenendo genuini soltanto alcuni contratti e confermando per gli altri l'obbligo contributivo, ma aveva anche condannato l'impresa al pagamento di somme determinate in favore degli enti. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultra petizione, perché in un giudizio di mero accertamento negativo la Corte territoriale non avrebbe potuto pronunciare una condanna senza domanda degli enti; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 3, comma 9, d.lgs. n. 61/2000 e dell'art. 46, comma 7, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo la validità delle clausole di flessibilità e del part-time; (3) omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell'intero contratto per mancata pattuizione scritta della clausola, dovendosi applicare solo la sanzione prevista dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 61/2000; (4) ulteriore violazione della disciplina del part-time e delle sanzioni correlate; (5) violazione degli artt. 116 e 196 c.p.c. in tema di CTU; (6) omesso esame di un fatto decisivo per le incongruenze dei calcoli peritali; (7) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: dagli atti emergeva che INPS e INAIL avevano chiesto solo il rigetto dell'azione di accertamento negativo, senza proporre una domanda di condanna, sicché la Corte d'appello aveva pronunciato ultra petita. Ha invece dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi, osservando che la decisione di merito aveva accertato in fatto la simulazione dello schema part-time e l'effettivo svolgimento del lavoro secondo orario pieno, con applicazione del minimale contributivo; ha inoltre reputato non specificamente censurati i rilievi sulla CTU e giustificata la compensazione parziale delle spese in ragione della soccombenza su capi distinti. La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente al capo di condanna emesso oltre la domanda, mentre per il resto il ricorso è stato rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo, cassando senza rinvio la sentenza impugnata nei limiti in cui aveva condannato la ditta al pagamento delle somme in favore di INPS e INAIL pur in assenza di una loro domanda riconvenzionale o di condanna. Ha rigettato tutti gli altri motivi, confermando sostanzialmente le statuizioni di merito sull'insussistenza di alcuni part-time e sull'applicazione del minimale contributivo in edilizia. Quanto alle spese, ha mantenuto ferme quelle dei gradi di merito e ha compensato le spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza. Il dispositivo finale ha quindi eliminato il capo di condanna per ultrapetizione, senza rinvio, nei limiti del motivo accolto.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda: in un giudizio di accertamento negativo, se la controparte si è limitata a chiedere il rigetto, non può essere emessa d'ufficio una condanna al pagamento delle somme pretese.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze documentali, ma il motivo è stato ritenuto in larga parte inammissibile o infondato.
art. 3, comma 9, d.lgs. n. 61 del 2000
Richiamato per sostenere la validità della disciplina del part-time e delle clausole flessibili; la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con l'accertamento di simulazione compiuto dal giudice di merito.
art. 46, comma 7, d.lgs. n. 276 del 2003
Richiamato per la clausola di flessibilità nei contratti part-time; la Corte ha considerato la questione assorbita o comunque non decisiva rispetto all'accertamento in fatto della simulazione.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 61 del 2000
Invocato per sostenere che la violazione della disciplina sul part-time comportasse solo la sanzione ivi prevista e non la nullità dell'intero contratto; la Corte ha ritenuto la censura incompatibile con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamati in tema di valutazione della consulenza tecnica d'ufficio; la doglianza è stata giudicata generica e priva di specifica individuazione dell'errore procedurale o decisorio.
Richiamato contro la compensazione parziale delle spese; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione, essendo la soccombenza riferita a capi distinti della domanda.
È stata disposta la cassazione senza rinvio nei limiti del capo di sentenza colpito da ultrapetizione.
Norma richiamata per il minimale contributivo in edilizia e per il criterio di commisurazione della contribuzione all'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva.
Richiamata in combinato con l'art. 29 del d.l. n. 244/1995 quale disciplina di conversione.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento negativo, la pronuncia non può trasformarsi in una condanna a favore del convenuto se quest'ultimo non abbia formulato una specifica domanda in tal senso: una decisione siffatta viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- In materia di contribuzione previdenziale nel settore edile, la regola del minimale contributivo opera in autonomia rispetto alla sola retribuzione effettivamente corrisposta e si collega all'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, se superiore.
- La qualificazione dei rapporti di lavoro come part-time o full-time dipende dall'accertamento in fatto dell'effettiva modalità di svolgimento del rapporto; se il giudice di merito accerta la simulazione dello schema formale e l'esecuzione secondo orario pieno, la censura di legittimità non può limitarsi a contestare in astratto la disciplina del part-time.
- Le doglianze sulla consulenza tecnica d'ufficio devono indicare in modo specifico l'errore dedotto e, per il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., un fatto storico decisivo realmente trascurato, non un mero dissenso sui conteggi o sulle risultanze aritmetiche.
- La compensazione parziale delle spese è giustificata quando vi sia soccombenza su capi distinti della domanda, anche se l'esito complessivo sia solo parzialmente favorevole a una parte.
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