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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28795/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva a una società committente il pagamento di contributi, sanzioni e interessi relativi a lavoratori impiegati in un appalto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003. La committente aveva proposto opposizione e il tribunale, poi la corte d'appello, avevano ritenuto l'INPS decaduto dall'azione per decorso del termine biennale dalla cessazione dell'appalto alla notifica dell'avviso. L'INPS ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 29, comma 2, sostenendo che il termine biennale riguarda solo le pretese retributive e contributive azionabili dai lavoratori nei confronti del committente, non anche l'azione dell'ente previdenziale, soggetta alla sola prescrizione; con il secondo motivo deduceva violazione delle norme sulla decadenza e sosteneva che la notifica del verbale ispettivo entro due anni avesse comunque impedito la decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione affinché riesamini il merito della controversia alla luce del principio secondo cui il termine biennale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 non si applica all'azione dell'INPS, che resta soggetta alla sola prescrizione. La questione del difetto di legittimazione passiva della committente è stata ritenuta non pregiudiziale e quindi rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime della responsabilità solidale nell'appalto, il termine biennale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 non limita l'azione dell'ente previdenziale per il recupero dei contributi dovuti, che resta soggetta alla prescrizione ordinaria.
  • L'obbligazione contributiva è distinta e autonoma rispetto all'obbligazione retributiva: la sorte della pretesa del lavoratore non determina automaticamente quella della pretesa dell'ente previdenziale.
  • L'interpretazione della disciplina dell'appalto deve evitare soluzioni che spezzino il nesso tra retribuzione dovuta e contribuzione previdenziale, perché ciò indebolirebbe la tutela assicurativa del lavoratore che la norma intende potenziare.
  • Quando una questione di decadenza viene erroneamente applicata alla pretesa contributiva dell'INPS, la sentenza che la recepisce va cassata con rinvio per nuovo esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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