Cassazione Civile, Ordinanza n. 28823/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due cartelle esattoriali emesse per contributi previdenziali e somme aggiuntive dovuti in relazione a rapporti di lavoro svolti nell'ambito di un appalto di gestione di una casa di riposo. L'INPS agiva in via solidale nei confronti della committente, quale coobbligata con la cooperativa appaltatrice, per omesso versamento dei contributi dovuti ai soci lavoratori e ad alcune collaboratrici, oltre che per un ulteriore periodo in cui l'appaltatrice era rimasta inadempiente ed era poi fallita. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione della fondazione, ritenendo maturata la decadenza biennale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 dalla cessazione dell'appalto e reputando irrilevanti gli atti ispettivi sopravvenuti. In cassazione l'INPS ha dedotto: 1) violazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il termine biennale opera solo per le pretese dei lavoratori verso il committente e non per l'azione degli enti previdenziali, i quali restano soggetti alla sola prescrizione; 2) violazione delle norme sulla decadenza, lamentando che la notifica del verbale ispettivo alla committente fosse atto idoneo a impedire la decadenza. La resistente ha anche sollevato eccezioni preliminari di difetto di legittimazione e di rappresentanza/procura dell'INPS e della società cartolarizzatrice, nonché di specialità della procura al ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della resistente: ha ritenuto l'INPS pienamente legittimato a partecipare al giudizio in quanto, in base alla disciplina sulla cessione dei crediti previdenziali, permane un litisconsorzio necessario passivo tra INPS e cessionario; ha inoltre dichiarato inammissibili o infondate le eccezioni sulla mancata produzione delle procure e sulla specialità della procura per cassazione. Nel merito, ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che il termine biennale di decadenza dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non si applica all'azione degli enti previdenziali, che restano soggetti alla sola prescrizione. Di conseguenza, il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino per un nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
termine di due anni dalla cessazione dell'appalto
il termine biennale di decadenza non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente coobbligato, i quali restano soggetti alla sola prescrizione
art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251/2004
norma richiamata quale modifica dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
art. 1, comma 911, legge n. 296/2006
norma richiamata quale ulteriore modifica dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
richiamato in relazione alla disciplina della decadenza
richiamato in relazione alla disciplina della decadenza
richiamato in relazione alla disciplina della decadenza e ai relativi effetti
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso
richiamato in relazione alla trattazione camerale e alle eccezioni preliminari formulate in memoria
art. 13, comma 8, legge n. 448/1998
la cessione dei crediti [...] costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto [...] l'INPS non può in ogni caso essere estromesso
consente la partecipazione dell'INPS al giudizio insieme al cessionario e impedisce l'estromissione dell'Istituto
richiamato per regolare la successione a titolo particolare nel diritto controverso a seguito della cessione del credito
la specialità della procura non richiede necessariamente contestualità con la redazione del ricorso, purché sia conferita dopo la sentenza impugnata e prima della notifica del ricorso
richiamato dalle eccezioni sulla specialità della procura al ricorso per cassazione
Massime di principio
- Il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 per la responsabilità solidale del committente nell'appalto non limita l'azione degli enti previdenziali, che possono far valere il credito contributivo fino alla prescrizione ordinaria.
- L'obbligazione contributiva ha natura autonoma e distinta rispetto all'obbligazione retributiva del datore di lavoro, sicché la tutela del lavoratore e quella dell'ente previdenziale non coincidono sul piano dei termini di esercizio.
- L'interpretazione dell'art. 29 deve evitare esiti che spezzino il nesso tra retribuzione dovuta e contribuzione previdenziale, perché ciò pregiudicherebbe la funzione di protezione assicurativa della norma.
- Nelle ipotesi di cessione di crediti previdenziali, la disciplina speciale conserva la legittimazione dell'INPS nel processo e configura un litisconsorzio necessario con il cessionario, senza estromissione dell'Istituto.
- La procura speciale al ricorso per cassazione non richiede necessariamente che il suo rilascio sia contestuale alla stesura del ricorso; è sufficiente che sia successiva alla sentenza impugnata e anteriore alla notificazione dell'impugnazione.
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