Cassazione Civile, Ordinanza n. 16361/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento IVA per gli anni d’imposta 2009 e 2010, emessi nei confronti di una società che operava nel mercato delle quote di emissione di CO2. L’Ufficio riteneva che parte degli acquisti effettuati dalla società fossero relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, poiché le società fornitrici erano state qualificate come mere cartiere. La CTR della Lombardia, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato gli accertamenti, valorizzando sia gli indici di fittizietà dei fornitori sia la consapevole partecipazione della contribuente alla frode, desunta dal mancato rispetto delle procedure interne di controllo e dal proseguimento degli acquisti nonostante segnali di anomalia. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e nullità della sentenza, sostenendo che, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione IVA non sarebbe limitabile e che la CTR avrebbe preteso un livello di diligenza eccessivo; con il secondo, terzo e quarto motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 2729 c.c., lamentando che la CTR non avesse considerato la documentazione acquisita sui fornitori e alcuni fatti specifici, tra cui l’interruzione dei rapporti con uno di essi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, quando sia dimostrata la partecipazione del contribuente a un’evasione fiscale, incombe su quest’ultimo l’onere di provare di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile; la CTR aveva correttamente applicato tale principio rilevando che la società non aveva neppure rispettato le proprie procedure interne di controllo e aveva continuato a operare con fornitori che presentavano indici di cartierizzazione. Ha inoltre ribadito che, accertata la consapevole partecipazione alla frode, l’IVA è indetraibile. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di decisività dei fatti asseritamente omessi, poiché la sentenza impugnata aveva comunque accertato, in modo non contestato, la natura fittizia delle società fornitrici sulla base di plurimi elementi oggettivi (assenza di sede, occultamento delle scritture, inadempimenti IVA, mancata redazione dei bilanci, breve durata dell’attività, irreperibilità degli amministratori). Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
il diritto alla detrazione IVA non spetta quando l’operazione è soggettivamente inesistente e il contribuente abbia partecipato consapevolmente alla frode; la detrazione è subordinata alla prova della buona fede e dell’assenza di conoscenza o conoscibilità dell’operazione fraudolenta.
richiamato dalla ricorrente come norma collegata alla disciplina penal-tributaria, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.
richiamato dalla ricorrente come norma collegata alla disciplina penal-tributaria, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.
le censure sulla prova presuntiva sono state ritenute manifestamente infondate, poiché gli elementi valorizzati dalla CTR erano plurimi, univoci e non contestati, e comunque idonei a sorreggere il giudizio sulla fittizietà dei fornitori e sulla consapevolezza della contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente quale parametro della dedotta violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente quale parametro della dedotta nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
le censure di omesso esame sono state dichiarate inammissibili per difetto di decisività dei fatti indicati.
la Corte ha ribadito che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, grava sul contribuente la prova di non aver saputo o potuto sapere della frode, dopo che l’Ufficio abbia dimostrato gli elementi della partecipazione all’evasione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia provato indizi seri della fittizietà delle società fornitrici e della partecipazione del contribuente alla frode, incombe su quest’ultimo l’onere di dimostrare la propria buona fede e di aver adottato la massima diligenza esigibile in concreto.
- La diligenza richiesta al cessionario non è astratta o meramente formale, ma va commisurata alle circostanze del caso concreto e può includere il rispetto delle procedure di controllo che lo stesso operatore si è dato; il loro mancato rispetto può costituire elemento decisivo per escludere la buona fede.
- La detrazione dell’IVA va negata quando l’operazione è soggettivamente inesistente e le imprese interposte sono mere cartiere che non versano l’imposta; la neutralità dell’IVA non opera in presenza di una partecipazione consapevole alla frode.
- Le censure di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. sono inammissibili se i fatti indicati non sono decisivi, ossia se la decisione impugnata è comunque sorretta da altri accertamenti di fatto idonei a fondarla.
- In tema di prova presuntiva, il vizio non sussiste quando il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di circostanze oggettive, non contestate, logicamente coerenti e idonee a dimostrare la natura fittizia dei fornitori e la consapevolezza del contribuente.
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