Cassazione Civile, Ordinanza n. 03082/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per maggior reddito societario relativo a una società di persone, poi estinta, e successivamente, in pendenza di giudizio, aveva proceduto a iscrizione a ruolo frazionata e notificato una cartella di pagamento anche a una socia. La contribuente aveva impugnato la cartella eccependo, per quanto qui rileva, l'inesistenza o invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento alla società e la mancata notificazione in proprio dell'avviso presupposto. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo illegittima la cartella per difetto di previa notifica dell'avviso di accertamento alla socia. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 2291 e 2495 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto invalida la cartella per la mancata notifica del prodromico avviso alla socia, nonostante l'avviso fosse stato notificato agli altri soci.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte nei confronti di società di persone, è legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento anche senza previa notifica a ciascuno dell'avviso di accertamento, poiché il socio può comunque impugnare la cartella facendo valere anche i vizi degli atti presupposti non notificati. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione di legge.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità del socio di società di persone.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti dell'estinzione della società.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Consente di impugnare, unitamente alla cartella di pagamento, anche gli atti presupposti non notificati, facendo valere i relativi vizi.
art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973
Nel testo è richiamato per affermare che, nella materia IVA, l'amministrazione può notificare al socio l'avviso di mora o la cartella di pagamento senza previa notifica dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Nella riscossione delle imposte dovute da una società di persone è legittima la notifica della cartella di pagamento al socio anche se non gli sia stato previamente notificato l'avviso di accertamento, purché il socio possa far valere in giudizio i vizi dell'atto presupposto non notificato.
- La mancata notifica personale dell'avviso di accertamento al socio non determina, di per sé, nullità della cartella se l'atto presupposto è stato notificato secondo le regole applicabili alla società o ad altri soci e il contribuente conserva piena possibilità di difesa impugnando la cartella e gli atti presupposti.
- In materia IVA, l'accertamento effettuato nei confronti di una società di persone può spiegare effetti anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, senza obbligo per l'amministrazione di notificargli separatamente l'avviso di accertamento o di rettifica, essendo sufficiente la notifica della cartella o dell'avviso di mora nei limiti previsti dalla disciplina della riscossione.
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