Cassazione Civile, Ordinanza n. 36820/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una lavoratrice, già dipendente di una società poi fallita, ha chiesto l’ammissione al passivo fallimentare per il trattamento di fine rapporto maturato in parte fino al 31.12.2006 e in parte dopo il 1.1.2007. Il giudice delegato ha ammesso solo una somma residua relativa alla quota maturata fino al 2006, escludendo il resto perché, secondo la ricostruzione accolta, per i ratei successivi il datore di lavoro aveva versato le quote al Fondo di Tesoreria INPS e il rapporto di lavoro era proseguito con l’azienda cessionaria del ramo. Il tribunale ha respinto l’opposizione allo stato passivo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità del provvedimento per asseriti vizi nella formazione del collegio; violazione della competenza funzionale del tribunale fallimentare; violazione dell’art. 2112 c.c. e delle norme sull’interpretazione dei contratti, per contestare la ritenuta continuità del rapporto nel trasferimento del ramo d’azienda; violazione della disciplina sul TFR e sul Fondo di Tesoreria INPS; violazione dell’art. 2697 c.c. per pretesa inversione dell’onere della prova; e violazione dell’art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili gli altri. Ha affermato che eventuali questioni sulla designazione dei magistrati non integrano un vizio di costituzione del giudice se il collegio è comunque composto da tre magistrati legittimati; ha inoltre escluso qualunque violazione della competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento. Ha poi ritenuto inammissibile il motivo sul TFR per mancata censura della ratio decidendi centrale: il versamento delle quote al Fondo di Tesoreria determina l’estinzione dell’obbligazione del datore di lavoro per la parte maturata dopo il 1.1.2007, sicché non esisteva un credito concorsuale da insinuare al passivo del fallimento. Rimasti consolidati questi presupposti, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse anche i motivi relativi alla continuità del rapporto nel trasferimento d’azienda, perché l’eventuale accoglimento non avrebbe comunque inciso sull’autonoma ratio dell’estinzione del debito. È stato infine dichiarato inammissibile il motivo sulle spese, poiché il sindacato di legittimità non impone al giudice di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base del privilegio per il credito da TFR richiesto in insinuazione al passivo.
usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali.
art. 99 l.f.
richiamato nel primo motivo in tema di opposizione allo stato passivo, ma ritenuto non pertinene alla dedotta nullità del collegio.
invocati dalla ricorrente per dedurre nullità del provvedimento, ma la Corte esclude il vizio.
art. 24 l.f.
individua il tribunale che ha dichiarato il fallimento come giudice competente a conoscere delle azioni che ne derivano, incluse le opposizioni allo stato passivo.
richiamato insieme all’art. 50-bis c.p.c. nel motivo sulla competenza, ma ritenuto inconferente.
richiamato nel motivo sulla competenza funzionale della sezione fallimentare, ma la Corte esclude la violazione.
art. 6, comma 1, CEDU
invocato dalla ricorrente in relazione al giudice naturale e alla competenza, senza accoglimento.
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi sulla competenza e sulle spese, senza effetto decisivo.
art. 111 Cost.
richiamato insieme al giudice naturale precostituito per legge.
invocato per contestare la continuità del rapporto di lavoro nel trasferimento del ramo d’azienda.
art. 47, comma 5, l. n. 427/1990
richiamato con riferimento al trasferimento d’azienda e alla tutela dei lavoratori.
art. 5, Direttiva 2001/23/CE
richiamato come norma eurounitaria di tutela nel trasferimento d’azienda.
invocati per l’interpretazione degli atti di cessione e degli accordi sindacali.
art. 1, commi 755 e ss., l. n. 296/2006
la Corte ribadisce che il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria estingue l’obbligazione del datore di lavoro per la parte versata e che il lavoratore ha verso INPS un diritto di credito a prestazione previdenziale nei limiti dei versamenti effettuati.
richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma la censura è dichiarata inammissibile perché mira a contestare un accertamento di fatto.
richiamati nel motivo sul preteso malgoverno dell’onere probatorio e dei poteri officiosi del giudice.
richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è discrezionale e non richiede motivazione della mancata compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il ricorso per cassazione deve colpire tutte le autonome rationes decidendi poste a base del rigetto; se una di esse resta intatta, l’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse rispetto ai motivi diretti contro le altre.
- Il vizio di costituzione del giudice si configura solo in caso di alterazione qualitativa o quantitativa del collegio, mancanza di legittimazione dei componenti o assoluta loro inidoneità; non basta una contestazione sulle modalità interne di designazione o sulle tabelle di assegnazione.
- Ai fini della competenza fallimentare, rileva che l’opposizione allo stato passivo sia decisa dal tribunale che ha dichiarato il fallimento; questioni interne all’organizzazione dell’ufficio giudiziario non incidono sulla competenza funzionale dell’organo.
- Per il TFR maturato dopo l’entrata in vigore del sistema del Fondo di Tesoreria INPS, il versamento delle quote da parte del datore di lavoro estingue l’obbligazione nei confronti del lavoratore per la parte versata; in caso di insolvenza del datore, il lavoratore vanta verso l’INPS un diritto alla prestazione previdenziale nei limiti dei contributi accantonati.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se, sotto la veste dell’errore di diritto sull’onere della prova, mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- In tema di spese processuali, il principio di soccombenza è sufficiente a sorreggere la condanna della parte perdente; la mancata compensazione totale o parziale è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione specifica sulla scelta di non compensare.
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