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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35878/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2003, relativo a una plusvalenza derivante dal trasferimento di un terreno edificabile. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo che la contestualità temporale tra la donazione del bene dalla madre alle figlie e la successiva vendita a terzi non escludesse la reale duplicità dei trasferimenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 67 d.P.R. 917/1986, 37 d.P.R. 600/1973, 1417 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la simulazione della donazione e la dissimulazione della vendita, e quindi la riconducibilità della plusvalenza al soggetto effettivamente obbligato a tassazione. Le controricorrenti hanno però eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato alla persona deceduta anziché agli eredi già costituiti nel precedente grado.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare delle controricorrenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il ricorso fosse affetto da nullità radicale e insanabile perché proposto nei confronti di un soggetto inesistente, essendo stato indirizzato alla de cuius e non alle eredi che avevano partecipato al giudizio di rinvio. Ha aggiunto che, comunque, anche a voler ammettere la sanatoria della nullità mediante costituzione degli eredi, nel caso concreto tale costituzione era avvenuta oltre il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., con conseguente impossibilità di sanare il vizio. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    Richiamato come norma sostanziale in tema di plusvalenze immobiliari, oggetto della censura dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Richiamato quale norma antielusiva/sulla imputazione del reddito, invocata nel motivo di ricorso.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta simulazione della donazione e dissimulazione della vendita.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova circa la simulazione dedotta dall'Amministrazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 366, n. 1, c.p.c.

    La Corte lo considera violato perché il ricorso è stato proposto nei confronti di un soggetto inesistente anziché degli eredi effettivi.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per affermare che la costituzione degli eredi è avvenuta oltre il termine lungo di impugnazione, impedendo la sanatoria del vizio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia indirizzato e notificato a un soggetto deceduto, anziché agli eredi che abbiano assunto la qualità di parti nel giudizio concluso con la sentenza impugnata, poiché difetta il necessario rapporto processuale con un soggetto esistente.
  • L'indicazione del de cuius nell'intestazione della sentenza di merito, se dovuta a mero errore materiale, non sana l'erronea individuazione del contraddittore nel ricorso per cassazione.
  • La nullità derivante dall'errata vocatio in ius nei confronti del soggetto deceduto può essere sanata dalla costituzione degli eredi solo se tale costituzione intervenga prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata; oltre il termine lungo di impugnazione la sanatoria non opera.
  • Quando il vizio attiene alla stessa individuazione del soggetto destinatario del ricorso, la Corte può rilevarne la radicale insanabilità e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione senza esaminare il merito delle censure sostanziali.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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