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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18730/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da 366 avvisi di accertamento relativi all’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2003, emessi per impianti pubblicitari ritenuti abusivi e non autorizzati. La società contribuente ha contestato, in sede amministrativa e poi giudiziale, la decadenza del potere impositivo, la motivazione degli avvisi, l’erronea indicazione della superficie tassabile, il calcolo dell’imposta senza considerare i pagamenti eseguiti e la durata effettiva dei periodi di esposizione pubblicitaria, nonché la mancata prova, da parte dell’ente, dei presupposti della pretesa e l’insussistenza degli interessi. Dopo una prima cassazione con rinvio, la CTR ha nuovamente rigettato l’appello originario della società ritenendo che gli avvisi si fondassero su verbali di accertamento e che la contribuente non avesse provato l’annullamento definitivo di tali verbali. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato sei motivi: vizi di motivazione e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.; violazione degli artt. 8 e 12 d.lgs. 507/1993 per il criterio di calcolo dell’imposta; violazione dell’art. 2697 c.c. per il riparto dell’onere probatorio; violazione dell’art. 7 d.lgs. 507/1993 per la superficie imponibile; omessa pronuncia su fatti decisivi e sulla documentazione prodotta; omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari relative alla motivazione degli avvisi e alla prova della pretesa. Roma Capitale ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando la tardività originaria del ricorso della contribuente ex art. 21 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale condizionato di Roma Capitale. Sul ricorso principale ha accolto il terzo e il quarto motivo, ritenendoli fondati perché la CTR ha erroneamente posto a carico della contribuente la prova della correttezza della superficie tassabile e non ha adeguatamente motivato sul punto, mentre l’onere di provare la superficie effettivamente imponibile incombeva sul Comune in relazione alla cornice dell’impianto e alla superficie netta utilizzabile per la pubblicità. Ha invece dichiarato inammissibili gli altri motivi del ricorso principale, poiché diretti in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito e non una censura di legittimità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio, in diversa composizione, per la determinazione dell’importo dovuto tenendo conto della esatta dimensione degli impianti pubblicitari e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione, ma non accolto nel merito perché le censure sono state ritenute inammissibili o assorbite dal riesame del fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare vizi di motivazione della sentenza di merito, ma le relative doglianze sono state in gran parte considerate inammissibili per richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso che diversi motivi rientrassero nei vizi deducibili in cassazione, perché miravano a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel ricorso incidentale per eccepire la tardività del ricorso introduttivo; la Corte ha rigettato l’eccezione perché preclusa dal precedente rinvio e comunque non rilevabile nel modo prospettato.

  • art. 7 d.lgs. n. 507 del 1993

    la Corte ribadisce che l’imposta sulla pubblicità si determina sulla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario; la cornice è tassabile solo se effettivamente utilizzata per la diffusione dei messaggi.

  • art. 8 d.lgs. n. 507 del 1993

    richiamato per affermare che, in presenza della dichiarazione del contribuente, il Comune può liquidare il tributo sulla base di tale dichiarazione senza ulteriori istruttorie, mentre in assenza di dichiarazione deve accertare e provare la superficie imponibile.

  • art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993

    evocato dalla contribuente per sostenere che il tributo andasse calcolato in relazione ai periodi effettivi di utilizzo degli impianti e non sull’intero anno solare.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che il riparto dell’onere probatorio era stato erroneamente applicato dalla CTR, poiché la prova della superficie tassabile e della sua effettiva utilizzabilità per la pubblicità gravava sul Comune.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale/ricorrente principale secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • In materia di imposta comunale sulla pubblicità, la base imponibile va determinata con riguardo alla superficie della minima figura geometrica che circoscrive il mezzo pubblicitario; la cornice dell’impianto non può essere automaticamente tassata, ma solo se sia provato che sia effettivamente idonea e utilizzata per la diffusione del messaggio.
  • Quando il contribuente abbia presentato la prescritta dichiarazione, l’ente impositore può fondare la liquidazione del tributo sul contenuto di tale dichiarazione; se invece la dichiarazione manca o è contestata in modo specifico, grava sull’ente l’onere di provare i presupposti fattuali della pretesa tributaria, inclusa la superficie imponibile.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge, vizio di motivazione o omesso esame, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dal giudice di merito.
  • Il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma anche ai presupposti logico-giuridici della precedente cassazione con rinvio, non potendo riaprire questioni ormai precluse dal giudicato interno o implicito formatosi sul punto non devoluto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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