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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27198/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per contravvenzioni edilizie e paesaggistiche (d.P.R. 380/2001 e d.lgs. 42/2004), deducendo: 1) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la mera continuazione non poteva escludere la tenuità e che non erano stati valutati favorevolmente gli indici di cui all'art. 133, comma 1 c.p.; 2) omessa e contraddittoria motivazione sulla destinazione del manufatto in legno (ricovero attrezzi vs. uso residenziale) e sulla valutazione del muro di contenimento; 3) omissione di valutazione di una richiesta di rinnovazione istruttoria (acquisizione di un ricorso al Capo dello Stato) come prova decisiva a favore della tenuità; 4) vizio di motivazione in ordine alla decorrenza della prescrizione, che sarebbe dovuta decorrere dall'ottobre 2016 e non dall'aprile 2016, con conseguente estinzione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18891/2022) secondo cui la pluralità di reati unificati dalla continuazione non esclude automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis, ma richiede una valutazione concreta delle condizioni e degli indici di cui all'art. 133 c.p. La sentenza impugnata ha applicato correttamente tale principio, ritenendo che la pluralità delle violazioni, il significativo impatto idrogeologico dell'opera, la localizzazione in fascia costiera vincolata, le dimensioni della platea e del prefabbricato (con impianto elettrico), il diniego dell'accertamento di conformità e il comportamento del ricorrente (realizzazione di più opere non autorizzate e inerzia nonostante il procedimento penale noto dall'ottobre 2016) escludevano la particolare tenuità. Ha inoltre ritenuto non decisiva la documentazione amministrativa impugnata (ricorso straordinario al Capo dello Stato) e ha confermato la valutazione di merito che individuava l'ultimazione delle opere in prossimità dell'ispezione del 27-30 ottobre 2016, con conseguente maturazione della prescrizione il 27/12/2021, quindi successiva alla sentenza d'appello. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Normativa edilizia invocata come oggetto delle contravvenzioni; la Corte ha ritenuto fondata la qualificazione degli interventi come illeciti in materia edilizia.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Normativa sulla tutela del paesaggio e beni culturali invocata per le violazioni paesaggistiche; la Corte ha valorizzato la zona vincolata (fascia costiera) quale elemento di gravità dell'offesa.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui l'esclusione della punibilità per particolare tenuità non è esclusa in astratto dalla continuazione, ma richiede una valutazione concreta degli elementi che possano configurare un'offesa non di particolare tenuità o un comportamento abituale.

  • art. 133, comma 1 cod. pen.

    art. 133, comma 1 cod. pen.

    Gli indici di gravità, le modalità del fatto, la persona dell'agente e le conseguenze del reato devono essere valutati dal giudice; la Corte ha ritenuto che tali indici, valutati in concreto, escludevano la particolare tenuità.

  • Sez. U, n. 18891 del 27 gennaio 2022 (Ubaldi)

    Sez. U, n. 18891 del 27 gennaio 2022, Ubaldi

    Richiamato come orientamento recente che chiarisce che la pluralità di reati unificati dalla continuazione non è, di per sé, ostativa all'art. 131-bis; è però necessaria una valutazione concreta dei requisiti della causa di non punibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'onere delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la disposizione ritenendo dovuto l'onere sulla base della giurisprudenza costituzionale richiamata.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di condizioni per l'imposizione degli oneri in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La mera unione di più illeciti sotto il vincolo della continuazione non esclude automaticamente l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); occorre una valutazione concreta e completa degli indici di cui all'art. 133 c.p.
  • La gravità delle conseguenze materiali e ambientali dell'opera (es. impatto idrogeologico, localizzazione in zona vincolata) e le dimensioni e dotazioni dell'opera (es. presenza di impianto elettrico) pesano significativamente contro il riconoscimento della particolare tenuità.
  • Fattori personali del reo (età, incensuratezza, mancata abitualità) possono essere considerati ma non hanno valore decisivo se gli elementi oggettivi dell'offesa indicano una rilevante gravità.
  • Documenti o impugnazioni di natura amministrativa (es. ricorso al Capo dello Stato) non costituiscono automaticamente prova di sanabilità dell'opera e non sostituiscono la valutazione penale degli elementi di danno e responsabilità.
  • La prescrizione decorre in funzione della concreta esecuzione delle opere: se i riscontri di sopralluogo indicano che le opere erano ancora in corso in una data successiva, la prescrizione non può ritenersi decorso anteriormente. La valutazione delle date di completamento è accertamento di merito difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità impone al ricorrente di fornire elementi concreti e significativi; valutazioni di merito contrastanti senza elementi nuovi rilevanti difficilmente ottengono accoglimento.

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