Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01398/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce dagli avvisi di pagamento di canoni enfiteutici emessi da una società concessionaria per conto di un comune. In primo grado il giudice di pace aveva annullato gli avvisi; dal testo emerge che aveva qualificato la domanda degli attori come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché era stata dedotta la mancanza del titolo esecutivo richiesto dall'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999. Il tribunale, investito dell'appello proposto dalla curatela della società subentrata, aveva dichiarato l'appello inammissibile, ritenendo che la qualificazione della domanda non fosse stata specificamente censurata e fosse quindi coperta da giudicato; inoltre, nel regime ratione temporis, l'art. 616 c.p.c. non consentiva l'appello. Il comune ricorreva per cassazione con tre motivi sostanzialmente collegati: denunciava omessa decisione e vizio di motivazione, violazione degli artt. 615, 618, 616 c.p.c., dell'art. 949, comma 1, c.c. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non avesse considerato il contenuto sostanziale della domanda, avesse attribuito agli attori una qualificazione non corrispondente alla loro prospettazione, avesse sostituito d'ufficio una domanda diversa e avesse reso solo una motivazione apparente. Sosteneva anche che l'atto impugnato non fosse un'ordinanza-ingiunzione, ma un avviso di accertamento di obbligazione non tributaria, e che quindi la controversia andasse trattata come accertamento negativo della debenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul giudicato formatosi sulla qualificazione della domanda compiuta dal giudice di pace e non specificamente contestata in appello. Ha inoltre ribadito che l'interpretazione e qualificazione della domanda spetta al giudice di merito, e che non vi era ultrapetizione, poiché il giudice può individuare la natura dell'azione sulla base del contenuto sostanziale della pretesa, nei limiti del chiesto e pronunciato. Quanto al vizio di motivazione, ha escluso che vi fosse motivazione apparente o anomalia costituzionalmente rilevante: la sentenza d'appello era intelligibile e riferita al caso concreto, mentre la critica del ricorrente mirava solo a contestarne la soluzione. È stata quindi confermata l'inammissibilità del ricorso e dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    È richiamato come norma sulla opposizione all'esecuzione; la qualificazione della domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c. ha inciso sul regime dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.c.

    Nel testo ratione temporis vigente non consentiva l'appello avverso la decisione sull'opposizione all'esecuzione.

  • art. 618 c.p.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso insieme all'art. 615 c.p.c., ma senza incidere sulla decisione finale.

  • art. 949, comma 1, c.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere la natura della domanda, ma la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare ultrapetizione; la Corte esclude che il giudice abbia pronunciato oltre i limiti della domanda.

  • art. 21 del d.lgs. n. 46/1999

    È menzionato come disposizione che contemplerebbe il titolo esecutivo mancante, a fondamento dell'opposizione proposta in primo grado.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    È richiamato quanto ai motivi di ricorso e ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    È richiamato per affermare che, quando il ricorso si risolve nella critica alla soluzione adottata contro un orientamento consolidato, ne consegue l'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 12 delle preleggi

    È richiamato per l'interpretazione delle norme processuali, in particolare sulla riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È evocato nel ragionamento sulla funzione di filtro e sulla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    È richiamato incidentalmente in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 949, comma 1, c.c.

    Usato dal ricorrente in collegamento con la pretesa sostanziale; la Corte non ne fa applicazione diretta nel dispositivo.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    È richiamato quale fonte della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    È citata come legge di conversione dell'art. 54 del d.l. n. 83/2012.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. conduce a inammissibilità quando il motivo non scalfisce un orientamento consolidato.

  • art. 369 c.p.c.

    Non citato.

Massime di principio

  • L'impugnazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se il motivo non attinge il fondamento logico-giuridico della decisione, il ricorso è inidoneo a scalfirla ed è inammissibile.
  • La qualificazione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito e l'impugnazione deve essere proposta secondo la forma coerente con tale qualificazione, salvo che la qualificazione sia stata specificamente censurata.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice, nell'interpretare la domanda, individua la sua esatta natura sulla base del contenuto sostanziale della pretesa e delle allegazioni di causa, purché non sostituisca d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., si riduce al minimo costituzionale: è censurabile solo l'anomalia motivazionale che renda la motivazione assente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non il semplice dissenso sulla soluzione adottata.
  • Quando il provvedimento impugnato è coerente con un orientamento di legittimità consolidato e il ricorso si limita a contestarne l'applicazione al caso concreto senza argomenti decisivi, può farsi luogo a declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.