Cassazione Civile, Ordinanza n. 08120/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2012 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione IVA per fatture di acquisto di autoveicoli ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, nonché IRES, IRAP e IVA per l'acquisto di un'imbarcazione considerata non inerente all'attività d'impresa. La CTP aveva annullato l'atto e la CTR aveva confermato, ritenendo non dimostrata la frode nella filiera degli autoveicoli e ritenendo inerente l'acquisto dell'imbarcazione in ragione dell'oggetto sociale. In Cassazione l'Agenzia denunciava, con il primo motivo, violazione degli artt. 19 e 54, comma 2, del d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Amministrazione aveva provato, anche per presunzioni, la fittizietà soggettiva del fornitore e la conoscibilità della frode da parte della contribuente, mentre questa non aveva fornito prova della propria estraneità né della massima diligenza esigibile; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'inerenza e la deducibilità del costo per l'imbarcazione dovevano essere provate rigorosamente dal contribuente e che la mera previsione statutaria dell'attività di noleggio non bastava a fondare l'inerenza.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha censurato la CTR perché, in tema di fatture soggettivamente inesistenti, non aveva valutato complessivamente gli indizi offerti dall'Ufficio e aveva erroneamente valorizzato la circostanza che i rapporti commerciali si fossero svolti online, quasi che ciò esonerasse l'operatore dalle cautele professionali dovute; ha inoltre ribadito che, una volta provati dall'Amministrazione gli elementi oggettivi e specifici della frode e la conoscibilità della stessa da parte del cessionario, incombe su quest'ultimo la prova contraria della diligenza massima esigibile. Quanto al secondo rilievo, la Corte ha affermato che l'inerenza dei costi è requisito qualitativo riferito all'effettiva attività d'impresa e non alla mera previsione statutaria, sicché la società doveva dimostrare la concreta destinazione dell'imbarcazione all'attività aziendale; la CTR aveva invece attribuito rilievo decisivo all'oggetto sociale e aveva invertito l'onere probatorio. Il ricorso è stato quindi accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito per nuovo esame alla luce dei principi affermati.
Norme richiamate
La detrazione IVA non spetta se l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento della stessa in una frode fiscale.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
La prova della frode e della fittizietà soggettiva del fornitore può essere data anche mediante presunzioni semplici fondate su elementi oggettivi e specifici.
L'onere della prova va ripartito secondo i rispettivi fatti costitutivi: l'Ufficio deve provare la fittizietà soggettiva e la conoscibilità della frode, mentre il contribuente deve provare la propria diligenza e, per i costi, l'effettiva inerenza e documentazione.
La deducibilità dei costi richiede l'inerenza all'attività d'impresa, intesa in senso qualitativo come compatibilità e correlazione con l'effettiva attività svolta, non bastando la mera astratta riferibilità all'oggetto sociale.
Il ricorso era proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Direttiva UE 17 maggio 1977, n. 388
In materia IVA, osta alla detrazione non solo il coinvolgimento nella frode ma anche la mera conoscibilità dell'illecito da parte del cessionario.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare la sostanziale fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; tale prova può essere fornita anche per presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
- Se l'Ufficio ha assolto il proprio onere probatorio sulla frode, il contribuente deve dimostrare di avere adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nell'operazione evasiva.
- La valutazione presuntiva deve essere compiuta prima analiticamente sui singoli indizi e poi complessivamente, perché la prova può derivare dalla convergenza di elementi che isolatamente non sarebbero decisivi.
- L'utilizzo di canali telematici o di vendite online non esonera l'operatore economico dalle ordinarie verifiche sull'affidabilità del contraente e non attenua il dovere di diligenza professionale qualificata.
- Ai fini della deducibilità dei costi, l'inerenza va intesa come requisito qualitativo riferito all'effettiva attività d'impresa e non alla sola previsione statutaria o alla potenziale utilità economica del bene.
- Il contribuente che deduce un costo deve provare e documentare l'esistenza del costo, i fatti giustificativi e la concreta destinazione del bene o della spesa alla produzione dell'impresa.
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