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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19008/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società immobiliare, insieme alla controllante, ha promosso azione di rivendica sostenendo di essere piena ed esclusiva proprietaria di alcuni immobili sottoposti a confisca penale nei confronti di un soggetto condannato in via definitiva. Le società hanno chiesto di accertare l’inopponibilità della confisca nei loro confronti quali terzi di buona fede, di ottenere la cancellazione della trascrizione della confisca nei registri immobiliari e il risarcimento del danno asseritamente derivato dalla illegittima trascrizione e dalla conseguente indisponibilità dei beni. In appello la Corte territoriale, accogliendo l’impugnazione incidentale delle amministrazioni, ha dichiarato il difetto di competenza del giudice civile a favore del giudice penale. Con il ricorso per cassazione le società hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla proprietà, sulla rivendica e sulla trascrizione, sostenendo che la domanda non mirava a revocare la confisca, ma a far accertare la nullità/inidoneità del titolo trascritto; 2) violazione degli artt. 832, 948, 2643, 2644 c.c. e art. 100 c.p.c., affermando che il titolo penale posto a base della trascrizione non era idoneo a colpire i loro beni e che il giudicato penale riguardava un soggetto terzo; 3) violazione delle norme sulla nota di trascrizione, per i denunciati vizi e irregolarità che avrebbero dovuto comportare la nullità e la cancellazione della formalità; 4) violazione dell’art. 2043 c.c., per il danno derivato dalla trascrizione illegittima e dall’indisponibilità dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente escluso la competenza del giudice civile perché, in tema di confisca, il terzo che deduca di essere proprietario e sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione può far valere le proprie ragioni solo dopo l’irrevocabilità della sentenza penale mediante incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p. Ha inoltre valorizzato l’accertamento di merito della Corte territoriale secondo cui non si trattava di un vero terzo acquirente, poiché i beni erano sostanzialmente riferibili al soggetto condannato. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché investivano questioni di merito non oggetto della decisione impugnata. Le società ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    richiamato quale norma sulla rivendicazione della proprietà, ma la Corte ha escluso che la controversia potesse essere devoluta al giudice civile nei termini prospettati dalle ricorrenti

  • art. 832 c.c.

    richiamato come fondamento del diritto di proprietà invocato dalle ricorrenti

  • art. 2643 c.c.

    richiamato in tema di trascrizione dei diritti immobiliari

  • art. 2644 c.c.

    richiamato in tema di effetti della trascrizione e opponibilità

  • art. 2659 c.c.

    richiamato con riferimento alla nota di trascrizione e ai suoi requisiti formali

  • art. 2665 c.c.

    richiamato con riferimento ai vizi della nota di trascrizione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per sostenere l’interesse ad agire delle ricorrenti

  • art. 8 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla competenza del giudice civile

  • art. 665 c.p.p.

    richiamato nel motivo sulla competenza e sui poteri del giudice dell’esecuzione penale

  • art. 676 c.p.p.

    indicato dalla Corte come rimedio esperibile dal terzo che assuma di essere proprietario di beni confiscati, mediante incidente di esecuzione dopo l’irrevocabilità della sentenza

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per la domanda risarcitoria da illegittima trascrizione, ma non esaminato nel merito perché assorbito/inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di confisca, il terzo che si affermi proprietario di beni confiscati e sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione non può far valere le proprie pretese davanti al giudice civile, ma deve attivare l’incidente di esecuzione davanti al giudice penale dopo l’irrevocabilità della sentenza che dispone la confisca.
  • La competenza si determina in base alla reale sostanza della domanda e alla qualificazione del rapporto accertata dal giudice di merito: se il bene risulta sostanzialmente riferibile al soggetto sottoposto al procedimento, non opera la tutela del terzo acquirente estraneo.
  • La censura di vizi della trascrizione o della nota di trascrizione non può essere utilizzata per aggirare il regime processuale proprio delle contestazioni sulla confisca, quando l’accertamento richiesto presupponga in sostanza la revisione del provvedimento penale e della sua esecuzione.
  • In cassazione non sono scrutinabili le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito su terzietà, titolarità sostanziale del bene o idoneità del titolo, se tali questioni sono state già risolte con apprezzamento di fatto dal giudice di merito.
  • La domanda risarcitoria fondata sull’illegittima trascrizione resta logicamente dipendente dalla fondatezza della pretesa principale e, se questa non supera il vaglio preliminare di rito/competenza, può essere assorbita o comunque non esaminata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaProprietàOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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