Cassazione Civile, Ordinanza n. 19008/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società immobiliare, insieme alla controllante, ha promosso azione di rivendica sostenendo di essere piena ed esclusiva proprietaria di alcuni immobili sottoposti a confisca penale nei confronti di un soggetto condannato in via definitiva. Le società hanno chiesto di accertare l’inopponibilità della confisca nei loro confronti quali terzi di buona fede, di ottenere la cancellazione della trascrizione della confisca nei registri immobiliari e il risarcimento del danno asseritamente derivato dalla illegittima trascrizione e dalla conseguente indisponibilità dei beni. In appello la Corte territoriale, accogliendo l’impugnazione incidentale delle amministrazioni, ha dichiarato il difetto di competenza del giudice civile a favore del giudice penale. Con il ricorso per cassazione le società hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla proprietà, sulla rivendica e sulla trascrizione, sostenendo che la domanda non mirava a revocare la confisca, ma a far accertare la nullità/inidoneità del titolo trascritto; 2) violazione degli artt. 832, 948, 2643, 2644 c.c. e art. 100 c.p.c., affermando che il titolo penale posto a base della trascrizione non era idoneo a colpire i loro beni e che il giudicato penale riguardava un soggetto terzo; 3) violazione delle norme sulla nota di trascrizione, per i denunciati vizi e irregolarità che avrebbero dovuto comportare la nullità e la cancellazione della formalità; 4) violazione dell’art. 2043 c.c., per il danno derivato dalla trascrizione illegittima e dall’indisponibilità dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente escluso la competenza del giudice civile perché, in tema di confisca, il terzo che deduca di essere proprietario e sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione può far valere le proprie ragioni solo dopo l’irrevocabilità della sentenza penale mediante incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p. Ha inoltre valorizzato l’accertamento di merito della Corte territoriale secondo cui non si trattava di un vero terzo acquirente, poiché i beni erano sostanzialmente riferibili al soggetto condannato. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché investivano questioni di merito non oggetto della decisione impugnata. Le società ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale norma sulla rivendicazione della proprietà, ma la Corte ha escluso che la controversia potesse essere devoluta al giudice civile nei termini prospettati dalle ricorrenti
richiamato come fondamento del diritto di proprietà invocato dalle ricorrenti
richiamato in tema di trascrizione dei diritti immobiliari
richiamato in tema di effetti della trascrizione e opponibilità
richiamato con riferimento alla nota di trascrizione e ai suoi requisiti formali
richiamato con riferimento ai vizi della nota di trascrizione
richiamato per sostenere l’interesse ad agire delle ricorrenti
richiamato nel motivo relativo alla competenza del giudice civile
richiamato nel motivo sulla competenza e sui poteri del giudice dell’esecuzione penale
indicato dalla Corte come rimedio esperibile dal terzo che assuma di essere proprietario di beni confiscati, mediante incidente di esecuzione dopo l’irrevocabilità della sentenza
richiamato per la domanda risarcitoria da illegittima trascrizione, ma non esaminato nel merito perché assorbito/inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di confisca, il terzo che si affermi proprietario di beni confiscati e sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione non può far valere le proprie pretese davanti al giudice civile, ma deve attivare l’incidente di esecuzione davanti al giudice penale dopo l’irrevocabilità della sentenza che dispone la confisca.
- La competenza si determina in base alla reale sostanza della domanda e alla qualificazione del rapporto accertata dal giudice di merito: se il bene risulta sostanzialmente riferibile al soggetto sottoposto al procedimento, non opera la tutela del terzo acquirente estraneo.
- La censura di vizi della trascrizione o della nota di trascrizione non può essere utilizzata per aggirare il regime processuale proprio delle contestazioni sulla confisca, quando l’accertamento richiesto presupponga in sostanza la revisione del provvedimento penale e della sua esecuzione.
- In cassazione non sono scrutinabili le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito su terzietà, titolarità sostanziale del bene o idoneità del titolo, se tali questioni sono state già risolte con apprezzamento di fatto dal giudice di merito.
- La domanda risarcitoria fondata sull’illegittima trascrizione resta logicamente dipendente dalla fondatezza della pretesa principale e, se questa non supera il vaglio preliminare di rito/competenza, può essere assorbita o comunque non esaminata nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18951/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18952/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18953/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18956/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18957/2023 del 05/07/2023
- ordinanza_civile · 5 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18958/2023 del 05/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →