Cassazione Civile, Ordinanza n. 24817/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa del lavoro aveva irrogato sanzioni amministrative per oltre 103.000 euro a seguito di verbale di accertamento in materia lavoristica. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, dichiarando estinta l'obbligazione per tardiva notificazione dell'ordinanza ingiunzione; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello ministeriale ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata validamente notificata il 28.10.2015, con conseguente decorrenza del termine breve di 30 giorni e giudicato sulla decisione di primo grado. Il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione delle norme sulle notificazioni e sull'impugnazione, sostenendo che la notifica della sentenza effettuata dalla controparte presso un indirizzo PEC tratto da IndicePA non fosse idonea a far decorrere il termine breve, specie dopo lo ius superveniens in materia di domicilio digitale e pubblici elenchi. La difesa del ricorrente chiedeva quindi di cassare la declaratoria di tardività dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del Ministero. Ha affermato che, al momento della notificazione della sentenza di primo grado, il quadro normativo richiedeva che le notifiche telematiche verso le pubbliche amministrazioni fossero eseguite solo agli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi rilevanti secondo la disciplina vigente, oppure, in mancanza o impossibilità imputabile al destinatario, mediante deposito in cancelleria. Poiché la notifica era stata eseguita a un indirizzo PEC estratto da IndicePA, non più idoneo come pubblico elenco rilevante ai fini della notifica telematica nel regime applicabile, essa era nulla e non poteva far decorrere il termine breve di impugnazione. La Corte ha escluso la sanatoria per raggiungimento dello scopo, osservando che la notifica non aveva seguito il modello legale e che l'eventuale conoscenza di fatto non bastava a rendere efficace la decorrenza del termine breve. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
Richiamato solo nel motivo di ricorso quale norma processuale asseritamente violata.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera per una notifica telematica eseguita in modo difforme dal modello legale; la nullità non è sanata dalla sola conoscenza di fatto, se manca la rituale modalità prevista.
La nullità della notifica telematica effettuata presso un indirizzo PEC diverso da quello legalmente rilevante è sanabile solo con la costituzione del destinatario.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale asseritamente violata.
Le notificazioni alla parte costituita personalmente si eseguono nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto; la norma è base del ragionamento sulla notifica della sentenza ai fini del termine breve.
La notificazione della sentenza, per far decorrere il termine per impugnare, si fa su istanza di parte a norma dell'art. 170 c.p.c.
Richiamato come termine di riferimento per il passaggio in giudicato in caso di decorso del termine breve.
La decorrenza del termine breve per impugnare presuppone una notificazione della sentenza rituale e conforme alle forme legalmente previste.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale asseritamente violata.
Censura proposta come nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale asseritamente violata.
Nel giudizio di merito era stata dichiarata estinta l'obbligazione per violazione del termine di notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Nel regime originario le pubbliche amministrazioni potevano comunicare una PEC da pubblicare in elenco telematico; il richiamo è usato per spiegare il precedente quadro dei pubblici elenchi.
Il comma 7 prevede notifiche e comunicazioni alle PA costituite con propri dipendenti esclusivamente agli indirizzi PEC comunicati; il comma 12 disciplina la comunicazione dell'indirizzo PEC; il comma 6 prevede il deposito in cancelleria in caso di mancata istituzione o comunicazione dell'indirizzo o di mancata consegna per causa imputabile al destinatario.
Nel testo originario includeva tra i pubblici elenchi anche l'IndicePA; lo ius superveniens ne ha modificato l'ambito di operatività, incidendo sulla idoneità degli indirizzi estratti da tale elenco.
art. 16-sexies d.l. n. 179/2012
Prevede che, salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., la notificazione presso la cancelleria sia possibile solo quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica all'indirizzo PEC risultante dagli elenchi indicati dalla norma.
Ha modificato l'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 introducendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare l'indirizzo PEC al Ministero della giustizia.
Ha modificato l'art. 16-ter d.l. n. 179/2012 escludendo l'IndicePA tra gli elenchi rilevanti per l'estrazione degli indirizzi validi ai fini notificatori.
Ha inserito nell'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 la disciplina del domicilio digitale.
art. 6, comma 9, d.lgs. n. 150/2011
Richiamato come base del deposito della memoria difensiva dell'amministrazione in primo grado.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza, la notificazione deve essere eseguita secondo il modello legale vigente al momento dell'atto; una notifica telematica effettuata verso un indirizzo PEC non più compreso tra quelli legalmente rilevanti non è idonea a far decorrere il termine di cui all'art. 326 c.p.c.
- Per le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, l'adempimento deve essere eseguito esclusivamente agli indirizzi PEC comunicati secondo la disciplina applicabile; se tali presupposti mancano o l'indirizzo non è utilizzabile, la notificazione va eseguita con le modalità sostitutive previste dalla legge, non essendo sufficiente un recapito telematico solo di fatto collegato all'ente.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando la notificazione della sentenza sia stata eseguita in violazione delle forme legali che presidiano la decorrenza del termine breve d'impugnazione; la mera conoscenza dell'atto da parte del destinatario non basta, salvo i casi in cui la nullità sia effettivamente sanata secondo le regole processuali.
- In materia di decadenze dall'impugnazione, le norme che individuano il destinatario e l'indirizzo della notificazione vanno interpretate restrittivamente: il termine breve può decorrere solo da una notificazione rituale e non da una comunicazione o notifica eseguita in modo difforme dal sistema legale.
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