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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20365/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società, allora avente forma di s.r.l. e poi trasformata in società semplice, aveva chiesto il rimborso di Ires versata in eccesso per il 2008, sostenendo che alcuni immobili di sua proprietà, poi certificati come soggetti a vincolo monumentale dal Ministero dei beni culturali, avrebbero dovuto beneficiare del regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 11, comma 2, della l. n. 413/1991. L'Ufficio aveva opposto silenzio-rifiuto; la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR Lombardia aveva confermato, ritenendo che, trattandosi di immobili locati e non di beni inseriti in un'attività tipicamente imprenditoriale ex art. 2195 c.c., i fabbricati producessero reddito autonomo e fossero quindi di natura meramente patrimoniale, con conseguente applicabilità del beneficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, l. n. 413/1991, 82 e 90 TUIR e 2195 c.c., sostenendo che il regime agevolato non spetta ai canoni derivanti dalla locazione di immobili storici o artistici quando questi siano oggetto dell'impresa.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito il motivo fiscale perché ha rilevato un vizio preliminare e assorbente della notificazione del ricorso per cassazione. Dagli atti risultava solo la prova della spedizione della prima notifica postale, ma non la prova del suo perfezionamento con ricezione da parte della società intimata. La successiva notifica via PEC, eseguita nel 2023, è stata ritenuta tardiva rispetto al termine per impugnare. La Corte ha inoltre escluso la pertinenza dei precedenti invocati dall'Agenzia sulla rinnovazione della notifica, poiché quelli riguardavano ipotesi di nullità della notificazione e non di mancata prova del completamento della fattispecie notificatoria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione/mancata liquidazione delle spese per difetto di regolare attività difensiva dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, l. 30 dicembre 1991, n. 413

    Il beneficio fiscale per gli immobili vincolati non è applicabile, secondo la prospettazione dell'Ufficio richiamata in ricorso, quando il bene immobile costituisce oggetto dell'impresa; la Corte non decide nel merito della questione per inammissibilità del ricorso.

  • art. 82 TUIR

    Richiamato come norma di coordinamento nel motivo dell'Agenzia; non è oggetto di autonoma interpretazione nel decisum, che si arresta su un profilo processuale.

  • art. 90 TUIR

    La CTR aveva richiamato la regola per cui gli immobili non strumentali concorrono al reddito secondo le regole del reddito fondiario; la Corte di cassazione non si pronuncia sul punto di merito.

  • art. 2195 c.c.

    Utilizzato nel giudizio di merito per escludere o affermare la natura imprenditoriale dell'attività; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    In mancanza di controricorso notificato, la parte intimata non può depositare memorie, ma solo partecipare alla discussione orale.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi sulla rinnovazione della notifica; la Corte precisa che il precedente invocato si riferisce alla nullità della notificazione, non alla mancanza di prova del suo perfezionamento.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato quale parametro temporale per valutare la tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio; la Corte osserva che la riattivazione avvenuta dopo oltre cinque anni non può considerarsi tempestiva.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la parte ricorrente deve dare prova del perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario; la sola prova della spedizione non è sufficiente quando non risulti la ricezione dell'atto.
  • Se la notifica di un atto processuale non va a buon fine, la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio richiede immediatezza e, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate, deve essere compiuta senza superare il limite temporale ricavabile dall'art. 325 c.p.c.
  • La disciplina sulla rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. opera nei casi di nullità della notifica già esistente, non quando manchi la prova del completamento della fattispecie notificatoria.
  • In assenza di controricorso notificato, la parte intimata non può validamente depositare memorie, ma può solo partecipare alla discussione orale.
  • Quando il ricorso è inammissibile per vizio della notificazione, la Corte non esamina il motivo di merito e il precedente spendevole sulla questione sostanziale resta privo di incidenza decisoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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