Cassazione Civile, Ordinanza n. 32937/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, già infermiere professionale alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, era transitato dal 1 ottobre 2008 alla ASL in seguito al trasferimento delle funzioni sanitarie penitenziarie al SSN. Contestava l’inquadramento ricevuto nella categoria D, profilo di infermiere/collaboratore sanitario, fascia economica D2, sostenendo di avere diritto al più elevato inquadramento nella fascia D6, con conseguenti differenze retributive da liquidare in separato giudizio. Con un unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione della disciplina legislativa e regolamentare sul trasferimento del personale (legge n. 244/2007, art. 31 d.lgs. n. 165/2001, art. 2112 c.c., DPCM 1 aprile 2008, art. 12 preleggi e CCNL comparto sanità), assumendo che il servizio prestato dovesse essere integralmente riconosciuto anche ai fini della fascia retributiva e che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’automatica rilevanza dell’anzianità di servizio nella progressione economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ricostruito il quadro normativo sul riordino della sanità penitenziaria e ha affermato che il trasferimento del personale al SSN impone il riconoscimento del servizio prestato ai fini giuridici, previdenziali ed economici solo nel senso di salvaguardare l’anzianità complessiva e il trattamento economico in godimento, anche mediante assegno ad personam, per evitare una reformatio in peius. Tuttavia, tale riconoscimento non comporta l’automatica attribuzione di una fascia economica superiore nel nuovo comparto, perché la progressione economica orizzontale nel comparto sanità non dipende dalla sola anzianità, ma da meccanismi selettivi e meritocratici previsti dalla contrattazione collettiva. Ne è derivato che l’inquadramento nella fascia D2 era corretto e che il ricorrente non aveva diritto alla fascia D6 richiesta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 30 novembre 1998, n. 419, art. 5
Riordino della medicina penitenziaria
È la legge delega che ha previsto il riordino della medicina penitenziaria e il trasferimento delle funzioni sanitarie al SSN, con criteri direttivi e necessità di disciplina del personale trasferito.
D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6
art. 6, comma 2: "In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali sono definite le forme e le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1, anche con la definizione di apposite tabelle di equivalenza."
Il decreto ha attuato il passaggio delle funzioni sanitarie penitenziarie al SSN e ha demandato alla contrattazione collettiva le forme e procedure del trasferimento del personale, incluse le tabelle di equivalenza, senza richiedere che queste fossero indispensabili per il trasferimento di tutto il personale.
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 283
"trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie"; "modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere"
Ha conferito alla normazione delegata ampia potestà sul trasferimento del personale, imponendo il rispetto delle disposizioni vigenti e la concertazione sindacale, ma non l’automatica conservazione di ogni progressione economica nel nuovo comparto.
DPCM 1 aprile 2008, art. 3, comma 2
"Il personale ... viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili ..."; "la fascia retributiva di confluenza ... è determinata ... tenendo conto del maturato economico"; "Il servizio prestato ... viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche"; "la differenza è mantenuta come assegno ad personam"
La norma regola l’inquadramento nel nuovo comparto sulla base del maturato economico, conserva il trattamento economico individuale e riconosce il servizio pregresso per finalità giuridiche, previdenziali ed economiche, ma distingue tale riconoscimento dall’attribuzione automatica di una fascia retributiva superiore.
È richiamato dal ricorrente come norma sul trasferimento d’azienda e sulla conservazione dei diritti dei lavoratori, ma la Corte esclude che esso imponga l’automatica progressione economica nella fascia del nuovo comparto.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la continuità dei diritti nel trasferimento; la Corte precisa però che la tutela riguarda la continuità del rapporto e del trattamento complessivo, non un automatico incremento della fascia economica.
art. 35 CCNL 1998-2001 comparto sanità
"La progressione economica ... si attiva ... sulla base dei seguenti criteri ... previa valutazione selettiva ..."
La progressione economica orizzontale è collegata a criteri selettivi e non all’automatica anzianità di servizio, sicché non può essere riconosciuta solo per effetto del tempo maturato nel precedente impiego.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in ricorso per violazione di legge.
art. 12 preleggi
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere un’interpretazione sistematica favorevole al riconoscimento della fascia economica superiore.
Massime di principio
- Nel trasferimento del personale da un’amministrazione a un’altra, il riconoscimento del servizio pregresso può operare per salvaguardare anzianità e trattamento economico complessivo, ma non implica di per sé il diritto all’inquadramento in una fascia retributiva superiore del nuovo comparto.
- La tutela del lavoratore trasferito mira a evitare una posizione deteriore rispetto a quella precedentemente goduta, non a garantirgli un miglioramento delle condizioni economiche per il solo fatto del trasferimento.
- Quando la progressione economica del comparto di destinazione è subordinata a criteri selettivi o meritocratici previsti dal contratto collettivo, l’anzianità di servizio maturata nel precedente impiego non sostituisce tali requisiti.
- Il riconoscimento del servizio prestato in precedenza può rilevare ai fini giuridici, previdenziali ed economici nei limiti in cui incidano istituti che assumono l’anzianità come parametro, ma non comporta automaticamente la ricostruzione di una carriera economica parallela nel nuovo ente.
- Nel trasferimento disciplinato da fonte speciale, il maturato economico va preservato anche mediante assegno ad personam, mentre eventuali differenze di fascia non discendono dal mero principio di continuità del rapporto.
- rami
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