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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24162/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con cui erano stati recuperati a tassazione costi e IVA riferiti a fatture emesse da varie imprese individuali, ritenute dall'Ufficio relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Nei giudizi di merito i ricorsi erano stati rigettati. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente addossato al contribuente l'onere di provare la reale esistenza delle operazioni e che gli elementi indiziari valorizzati dall'Ufficio non fossero sufficienti; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, lamentando l'omesso esame della documentazione contrattuale prodotta e sostenendo, inoltre, che i costi sarebbero comunque deducibili perché le operazioni sarebbero al più soggettivamente inesistenti; con il terzo ha invocato l'art. 21 d.P.R. 633/1972, sostenendo che l'IVA fosse detraibile perché la società sarebbe stata estranea alla frode degli emittenti e inconsapevole della loro fittizietà.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che contestavano il riparto dell'onere della prova, affermando che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può provare l'inesistenza anche per presunzioni semplici e che spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente la sola fattura né la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che miravano a rivalutare le prove e gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, compresa la questione della data degli accertamenti sugli emittenti e della qualificazione probatoria delle fatture. È stato escluso anche il richiamo alla disciplina sui costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, perché la fattispecie era stata accertata come oggettivamente inesistente. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale dei motivi relativi a violazione di legge, ma le censure sono state in parte ritenute infondate e in parte inammissibili perché dirette a contestare accertamenti di fatto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile o comunque non configurabile nei limiti del nuovo testo applicabile alla sentenza impugnata

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni grava sul contribuente quando l'Ufficio contesti la deducibilità dei costi e la detrazione IVA per operazioni oggettivamente inesistenti

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici possono essere utilizzate dall'Amministrazione per dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni

  • art. 2729 c.c.

    gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti possono fondare l'accertamento dell'inesistenza oggettiva delle operazioni

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la mera fattura non prova da sola l'effettiva esecuzione della prestazione ai fini IVA

  • art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    la disciplina sui costi delle operazioni soggettivamente inesistenti non si applica alle operazioni accertate come oggettivamente inesistenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stato richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente

Massime di principio

  • In materia di operazioni fatturate come oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • Quando l'Ufficio abbia fornito elementi presuntivi idonei a sorreggere la contestazione di inesistenza oggettiva, spetta al contribuente provare la reale esistenza delle operazioni contestate ai fini della deduzione dei costi e della detrazione IVA.
  • La sola esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili e l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare l'effettività dell'operazione se tali elementi possono essere usati anche per simulare operazioni fittizie.
  • La censura che mira a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento dei fatti compiuti dal giudice di merito non è proponibile in cassazione come violazione di legge, perché si tradurrebbe in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La disciplina che consente, in talune ipotesi, la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non si estende alle operazioni oggettivamente inesistenti, le quali restano indeducibili e non consentono la detrazione dell'IVA.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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