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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34186/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'IMU per gli anni 2015 e 2016 su un immobile di proprietà di un istituto religioso, concesso in comodato a un'associazione qualificata come non lucrativa. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo irrilevante l'utilizzo indiretto dell'immobile e valorizzando elementi come l'assenza di partita IVA, di struttura e di personale dell'associazione comodataria. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che la verifica del diritto all'esenzione richiedeva l'accertamento dei presupposti previsti dalla sopravvenuta norma di interpretazione autentica; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, perché la sentenza di merito non avrebbe verificato in concreto se nell'immobile fosse svolta un'attività commerciale, limitandosi a qualificare l'ente comodatario come no profit. Il contribuente, nel controricorso, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso del Comune per asserita mancata reiterazione delle difese in appello e, in via incidentale condizionata, ha proposto due motivi contestando la motivazione e la legittimità dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del Comune, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha rigettato il ricorso incidentale condizionato dell'istituto contribuente, ritenendo infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale e confermando che, in materia di esenzioni, grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti dell'esenzione, mentre l'ente può limitarsi a negarla. La cassazione con rinvio è stata disposta perché il giudice di merito non aveva accertato i presupposti di fatto richiesti dalla norma di interpretazione autentica sopravvenuta e non aveva verificato in concreto l'eventuale svolgimento di attività commerciale nell'immobile.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    Per il riconoscimento dell'esenzione occorre verificare in concreto che l'immobile sia destinato esclusivamente alle attività previste dalla norma e svolte con modalità non commerciali; non basta la mera qualifica non lucrativa dell'ente.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 504/1992

    L'avviso di accertamento deve essere motivato con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche dell'imposizione, ma non deve indicare specificamente le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione: spetta al contribuente dedurla e provarla.

  • art. 1, comma 71, l. n. 213/2023

    La disposizione è interpretata autenticamente nel senso che gli immobili si intendono posseduti anche quando concessi in comodato a un soggetto collegato al concedente, purché il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, con modalità non commerciali.

  • art. 1, comma 2, l. n. 212/2000

    La norma di interpretazione autentica del 2023 è richiamata come tale ai fini dell'applicazione retrospettiva dell'interpretazione della disciplina agevolativa.

  • art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986

    Rileva per identificare il soggetto comodatario collegato funzionalmente o strutturalmente al concedente nel quadro della norma interpretativa sull'IMU.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge accolto dalla Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto fondato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione al rigetto del ricorso incidentale.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di esenzioni tributarie, l'ente impositore può limitarsi a contestare la sussistenza dei presupposti agevolativi, mentre incombe sul contribuente l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi del diritto all'esenzione.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; non è necessario che l'amministrazione confuti preventivamente ogni possibile esenzione astrattamente invocabile.
  • Quando interviene una norma di interpretazione autentica su un'agevolazione fiscale, il giudice di merito deve accertare in fatto la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma interpretata, non potendo fondare la decisione su mere qualificazioni astratte dell'ente o dell'attività svolta.
  • Ai fini dell'esenzione IMU per immobili concessi in comodato a soggetti collegati al concedente, è indispensabile verificare sia il collegamento soggettivo/funzionale sia l'uso esclusivo dell'immobile per attività agevolate svolte con modalità non commerciali.
  • L'omesso esame dello svolgimento in concreto di un'attività commerciale costituisce vizio censurabile quando il giudice di merito si sia limitato a valorizzare la natura non lucrativa dell'ente senza scrutinare le prove sull'effettivo uso dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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