Cassazione Penale, Sentenza n. 16816/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia in seguito a nota della Questura che segnalava la costituzione, da parte del Bonaglia, di un sodalizio finalizzato a reati di falso, indebita percezione di prestazioni INPS e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (con imprese fittizie e rapporti di lavoro inesistenti). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 47, comma 11, legge n. 354/1975 e carenza di motivazione sia sulla decisione revocatoria sia sulla decorrenza ex tunc della revoca, sostenendo che il Tribunale si fosse basato soltanto sull'informativa della Questura e su provvedimenti cautelari senza accertare specifiche condotte e senza dimostrare che la contestazione provvisoria potesse compromettere l'intero percorso di affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e meramente confutativo, osservando che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la revoca valorizzando la gravità e la pluralità delle imputazioni e la vicinanza temporale dei fatti all'inizio dell'affidamento. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato: la revoca con efficacia ex tunc è legittima quando dal comportamento risulti l'inesistenza sin dall'inizio di adesione al programma rieducativo, specialmente se le condotte sono contigue temporalmente all'inizio della misura e numerose. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge n. 354 del 1975, art. 47, comma 11
Norma invocata dal ricorrente in ordine alle procedure delle misure alternative; la Corte non ha ritenuto che la richiamata disposizione sia stata violata in modo tale da annullare la valutazione del giudice di merito sulla gravità delle contestazioni sopravvenute.
Codice di procedura penale, art. 616
Articolo richiamato per le conseguenze processuali economiche: in base ad esso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 12, comma 5 e 22, comma 12
Norme sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; costituiscono parte delle contestazioni provvisorie che hanno motivato la valutazione di incompatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura alternativa.
Codice penale, artt. 110, 81 cpv., 416, comma 1, 640-bis, 374-bis, 495
Elenco delle imputazioni penali (concorso, aggravanti, associazione, frode informatica/peculato, reati contro la pubblica amministrazione, ecc.) poste a base della segnalazione e considerate dal Tribunale nel valutare la gravità e la pluralità delle condotte.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte cost., sent. n. 343/1987; Cass. Sez.1, n.13376/2019; Sez.1, n.5628/2009; Sez.1, n.4687/2019)
Richiamati principi secondo i quali: la contestazione provvisoria di un fatto delittuoso può integrare i presupposti per la revoca di una misura alternativa senza necessità di condanna irrevocabile; la revoca con efficacia ex tunc è ammissibile se il comportamento del condannato dimostra l'assenza sin dall'inizio di adesione al programma rieducativo, tenendo conto di proporzionalità e adeguatezza della pena.
Massime di principio
- La mera iscrizione nel registro delle notizie di reato o una contestazione provvisoria possono, se seriamente fondate e se accompagnate da elementi di gravità e pluralità delle imputazioni, legittimare la revoca di una misura alternativa anche prima di una condanna definitiva.
- La valutazione di compatibilità del comportamento del beneficiario con il programma rieducativo è rimessa al giudice di sorveglianza; questi può utilizzare informative della polizia giudiziaria e provvedimenti cautelari come elementi di fatto nella motivazione della revoca.
- La revoca con efficacia ex tunc è possibile quando emergano elementi che dimostrano che l'affidamento era sin dall'inizio privo delle condizioni necessarie per conseguire finalità rieducative (contiguità temporale delle condotte, pluralità e gravità delle trasgressioni).
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; censure generiche o meramente confutative portano all'inammissibilità del ricorso.
- Chi esperisce ricorso in Cassazione rischia l'addebito delle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende) se il ricorso viene dichiarato infondato o manifestamente inammissibile.
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