Cassazione Penale, Sentenza n. 16748/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento IVA per anno 2013, importo €721.409) con i seguenti motivi: (1) illegittima revoca dell'escussione di due testi ammessi in precedenza; (2) mancata valutazione della crisi aziendale quale causa di forza maggiore e assenza di dolo/volontà nell'omissione, con richiamo ad iniziative poste in essere (azioni risarcitorie contro banche, rateizzazione del debito) come esimenti; (3) violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 trattandosi di impegno della società a versare l'importo, con richiesta che la confisca fosse sospesa fino all'effettivo mancato pagamento; (4) applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto) per impossibilità oggettiva di adempiere, rateizzazione e incensuratezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo (generico) relativo ai testimoni, sostenendo che i giudici di merito avevano motivato congruamente la non necessità delle testimonianze rispetto al cospicuo compendio probatorio. Il secondo motivo (insussistenza del dolo) è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ribadito che per il reato di omesso versamento IVA è sufficiente il dolo generico (anche eventuale), che la rateizzazione non esclude il dolo perché serve a dilazionare un'obbligazione già sorta, e che la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza salvo prova che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere al pagamento. Il terzo motivo relativo all'art. 12-bis è stato respinto: la confisca può essere disposta anche in presenza di un impegno di pagamento e la sua efficacia è comunque subordinata all'evento futuro del mancato pagamento; il giudice non è obbligato a sospendere espressamente l'efficacia. Il quarto motivo (art. 131-bis) è infondato poiché l'evasione è risultata rilevante e protratta. Essendo i motivi inammissibili o infondati, è preclusa la dichiarazione di prescrizione richiesta; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 74 del 2000
Il reato di omesso versamento IVA richiede il dolo generico (anche eventuale). La crisi aziendale o la rateizzazione del debito non escludono il dolo salvo che siano dimostrate azioni concrete e tempestive volte ad evitare l'insorgenza dell'obbligazione tributaria; la rateizzazione ha finalità di dilazione e non di eliminazione dell'obbligazione.
art. 12-bis d.lgs. 74 del 2000
La confisca diretta o per equivalente può essere disposta anche se il contribuente si è impegnato a versare la somma: l'efficacia della confisca opera solo ove si verifichi il mancato pagamento; il giudice non è tenuto ad apporre espressamente una condizione sospensiva, poiché l'effetto è già connesso all'evento futuro del mancato versamento.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non si applica quando l'entità e la durata dell'evasione sono significative; la valutazione va fatta considerando la gravità economica e la protrazione nel tempo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito della motivazione e dei mezzi di impugnazione in cassazione: il ricorso deve esporre i motivi nei limiti necessari per la decisione della Corte (ricorso non eccessivamente generico).
Massime di principio
- Per il reato di omesso versamento IVA è sufficiente il dolo generico (anche eventuale); il giudice non deve provare una volontà specifica di frode, basta la consapevolezza dell'illiceità dell'omissione.
- La semplice crisi di liquidità o la mancata riscossione di crediti rientrano nel normale rischio di impresa e, di per sé, non escludono il dolo penale: il debitore deve dimostrare di aver adottato tutte le iniziative concrete e tempestive per adempiere, anche attingendo al patrimonio personale, perché la crisi sia rilevante come causa di forza maggiore.
- La rateizzazione del debito tributario dilaziona un'obbligazione già sorta e non costituisce di per sé esimente penale rispetto al reato di omesso versamento; può invece avere rilievo ai fini della commisurazione della pena o dell'azione esecutiva/post-convenzionale.
- La confisca può essere disposta nonostante un impegno di pagamento: la sua efficacia resta collegata al mancato pagamento e, se il debitore poi estingue il debito, la questione si risolve in sede esecutiva. Il giudice non è obbligato a sospendere formalmente l'efficacia con una clausola condizionale.
- In appello la revoca dell'escussione di testi già ammessi è legittima se la motivazione di merito mostra che le testimonianze sarebbero superflue rispetto al compendio probatorio; contestazioni generiche sulla mancata escussione sono frequentemente inammissibili in Cassazione.
- La richiesta di declaratoria della prescrizione può essere preclusa se il ricorso principale è dichiarato inammissibile: l'assenza di un valido rapporto processuale può impedire l'accoglimento di eccezioni dipendenti dall'impugnazione.
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