Cassazione Penale, Sentenza n. 16751/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal Gip del capitale sociale e del patrimonio aziendale di Nemesis s.r.l. e di altre società riconducibili alla famiglia Principato. Il ricorrente contestava: carenza di motivazione circa la sussistenza degli elementi del reato e del periculum in mora; inesistenza di cointeresse economico tra Nemesis s.r.l. e A.L.V. Principato s.r.l.; trasferimenti reali e a prezzo congruo non riconducibili a simulazione o frode; inutilità del sequestro dell'intero capitale sociale posto che era già stato disposto il sequestro diretto dei beni alienati (profitto del reato); e violazione delle norme procedurali relative al sequestro facoltativo del capitale sociale (art. 321 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto una valutazione approfondita delle vicende fattuali e delle ragioni del sequestro, quindi non vi era omessa motivazione idonea a determinare la cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere stato proposto per la prima volta in cassazione (novum). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato quale riferimento al concorso di persone nel reato tra i membri della famiglia Principato
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la partecipazione a reato commesso da altri (concorso di persone)
art. 11, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 74/2000
art. 11, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 74 del 2000
Norma penale di riferimento per i reati tributari contestati; la misura cautelare è stata disposta per impedire che la libera disponibilità del patrimonio aggravasse o protraesse le conseguenze del reato tributario
art. 240 cod. proc. pen.
Base normativa per il sequestro preventivo sui beni ritenuti relevant per la garanzia delle pretese erariali
art. 321 cod. proc. pen.
Norma che regola il sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale; invocata per il sequestro facoltativo del capitale sociale e del patrimonio aziendale
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Consente il sequestro preventivo diretto dei beni ritenuti profitto del reato tributario; applicato per i beni ceduti dalla A.L.V. Principato s.r.l.
art. 325 cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali alla sola 'violazione di legge', ragion per cui la Corte verifica la presenza di vizi di diritto o di motivazione radicale
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiesto in relazione agli obblighi di motivazione per i provvedimenti limitativi; il ricorso in parte contestava la motivazione del sequestro facoltativo del capitale sociale
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di quote societarie e del patrimonio aziendale può essere legittimamente disposto quando sia dimostrabile la finalità delle operazioni societarie nel pregiudicare la soddisfazione delle pretese erariali e sussista un concreto pericolo che la libera disponibilità del patrimonio aggravi o protragga le conseguenze del reato.
- La presenza di rapporti economici, trasferimenti di beni, clientela e maestranze tra società formalmente distinte ma riconducibili a un medesimo nucleo familiare può sufficienza a fondare la riconducibilità e la misura cautelare, purché la motivazione del giudice descriva il nesso causale fra tali elementi e il pericolo per la garanzia erariale.
- Il sequestro diretto del profitto (art. 12-bis d.lgs. 74/2000) non esclude la possibilità di adottare anche misure sul patrimonio societario (sequestro facoltativo) quando ciò sia ritenuto necessario per impedire ulteriori alienazioni o dispersioni che protrarrebbero gli effetti del reato.
- In sede di Cassazione i motivi nuovi non possono essere introdotti se non erano stati proposti nei gradi precedenti; la Corte valuta limitatamente i profili di legittimità e la presenza di vizi di motivazione particolarmente gravi o della mera apparenza della motivazione.
- Per resistere a censure sul sequestro, il giudice deve fornire una motivazione minima, coerente e comprensibile: se tale apparato argomentativo è presente e approfondisce i fatti rilevanti, la magistratura di legittimità tende a dichiarare inammissibile il ricorso per mera divergenza interpretativa.
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