Cassazione Penale, Sentenza n. 16749/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di riesame lamentando: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con decreto n.426/2020 per assenza dei gravi indizi e carenza di indispensabilita'; 2) nullita' e mancanza di motivazione del decreto n.556/2020 e delle proroghe richiamanti il precedente decreto; 3) illegittima utilizzazione delle intercettazioni per reati diversi (capi 24,25,28) non connessi o non rientranti nei limiti di ammissibilita' previsti dalla legge; 4) inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese in sommarie informazioni (art.63, comma 2 c.p.p.) di tre persone; 5) carenza delle esigenze cautelari e non adeguatezza degli arresti domiciliari; 6) errata esclusione della ipotesi di lieve entita' ex art.73 comma 5 DPR 309/90; 7) mancanza di motivazione sulla idoneita' delle condotte ad integrare il reato di estorsione (art.629 c.p.) per i capi 13) e 21).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: - rigettato come manifestamente infondati i primi due motivi relativi, in sostanza, alla presunta carenza dei gravi indizi alla base dei decreti di intercettazione e alla indispensabilita' (sindacato limitato in cassazione e valorizzazione delle risultanze investigative); - ritenuto fondato il terzo motivo nella parte in cui prospettava l'illegittima utilizzazione delle intercettazioni per i capi 24), 25) e 28), perche' mancava adeguata applicazione dei criteri di identita' del procedimento e connessita' ex art.12 c.p.p.; - dichiarato inammissibile o generico il quarto (dichiarazioni sommarie) e il quinto (esigenze cautelari) motivo; - respinto il sesto motivo relativo alla qualificazione ex art.73, comma 5 DPR 309/90 (i giudici di merito hanno valutato complessivamente pluralita' di cessioni, modalita' e tipologie di stupefacente); - accolto il settimo motivo nella parte relativa alla mancata motivazione circa la riconoscibilita' di condotte estorsive (art.629) per i capi 13) e 21), perche' il tribunale non ha analiticamente motivato la riconducibilita' di atti minatori. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai fatti contestati nei capi 13), 21), 24), 25) e 28) e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art.309 co.7 c.p.p.; ha rigettato il ricorso nel resto.
Norme richiamate
DPR 9 ottobre 1990 n.309 art.73 commi 4 e 5
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha escluso la configurabilita' della lieve entita' (comma 5) alla luce della pluralita' di tipologie, modalita' e reiterazione delle cessioni; il giudizio e' globale e non atomistico.
Codice penale art.56
Norma citata come parte delle imputazioni (circostanze attenuanti/concorrenti), richiamata nelle contestazioni ma senza specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Codice penale art.629
La Corte ha ritenuto carente la motivazione del tribunale in ordine alla idoneita' dei fatti a integrare il reato di estorsione per i capi 13) e 21), annullando la decisione su tali punti.
Codice penale art.640
Norma citata tra le imputazioni originarie; non affrontata specificamente nella sentenza di legittimità rispetto all'oggetto del ricorso salvo il regime generale di utilizzazione delle intercettazioni.
Decreto Legislativo 165/2001 art.55-quinquies
Citato tra le norme contestate nell'atto originario; la Corte non ha fornito un'interpretazione particolare ai fini del provvedimento sulla cautela e sulle intercettazioni.
Codice penale art.642
Richiamato tra le imputazioni; nessun approfondimento specifico nella motivazione di cassazione.
Codice penale art.61 n.9
Aggravante menzionata nell'istruttoria: l'ordinanza del tribunale di Catanzaro aveva in precedenza annullato l'ordinanza del GIP limitatamente a questa aggravante; la presente decisione non modifica quel profilo.
Codice di procedura penale art.267
Regola l'autorizzazione alle intercettazioni: la Corte richiama che il sindacato di cassazione sulla sussistenza dei gravi indizi e' limitato e richiede vizio di motivazione manifesto per annullare un decreto; inoltre l'art.267 comma 4 consente al PM di avvalersi di ufficiali/agentidi PG nelle operazioni di intercettazione (parte giurisprudenziale citata).
Codice di procedura penale art.270
La nozione di 'procedimento diverso' e i limiti di utilizzazione delle intercettazioni sono interpretati secondo i criteri delle Sezioni Unite: conta la connessita' sostanziale (art.12 c.p.p.) e non la mera formalita' del numero di registro, pertanto le intercettazioni sono utilizzabili per reati emersi se i procedimenti sono sostanzialmente collegati.
Codice di procedura penale art.271
Richiamato in relazione ai limiti di utilizzazione delle intercettazioni; la Corte ha censurato il tribunale per mancata applicazione attenta dei principi di art.270/12 c.p.p. circa utilizzazione per reati diversi.
Codice di procedura penale art.266
Richiamato a proposito dei limiti di ammissibilita' delle intercettazioni; la Corte ha indicato che i reati diversi sono utilizzabili solo se rientrano nei limiti di legge e se sussiste connessione reale.
Codice di procedura penale art.63 comma 2
Disposizione sulle dichiarazioni di persone informate sui fatti: la Corte ha ritenuto inammissibile la relativa doglianza perche' non espressa originariamente in modo specifico e perche' le persone in questione non risultavano indagate in modo chiaro nei capi ricorrenti.
Codice di procedura penale art.274 comma 1 lett. c)
Regola la necessita' del pericolo di recidiva per le misure cautelari: la Corte ha confermato che il giudice deve compiere una valutazione prognostica della personalita', modalita' e contesto, non richiedendo la previsione di specifiche occasioni di recidiva.
Codice di procedura penale art.309 comma 7
Norma che disciplina la competenza in caso di annullamento: la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi di tale disposizione.
Codice di procedura penale art.12
Articolo usato come criterio per valutare la connessita' tra procedimenti: la Corte sottolinea che deve esserci connessione reale e non mero collegamento fattuale occasionale.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla sussistenza dei "gravi indizi" a base di un decreto di intercettazione e' limitato: occorre un vizio di motivazione manifesto o illogicita' evidente per annullare il provvedimento.
- Le intercettazioni autorizzate per un procedimento possono essere utilizzate per altri reati solo se sussiste una connessione sostanziale tra i procedimenti (criterio di natura sostanzialistica, art.270 e art.12 c.p.p. secondo orientamento delle Sezioni Unite).
- La valutazione della "lieve entita'" ex art.73 DPR 309/90 e' complessiva e non si determina solo sulla quantita' detenuta: vanno considerate modalita', durata, ripetizione, tipologia della droga e rete di forniture.
- La partecipazione di agenti di Polizia Giudiziaria alle operazioni tecniche di intercettazione non determina, di per se', nullita' o inutilizzabilita' (art.267 comma 4 interpretato estensivamente).
- Perche' dichiarazioni rese in sommarie informazioni siano inutilizzabili ex art.63 comma 2 bisogna dimostrare concretamente che la persona era gia' indagata e che la sua escussione e' viziata; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- Nelle misure cautelari la prova dell'attualita' del pericolo richiede valutazione prognostica della personalita' e della condotta (non e' necessario dimostrare specifiche occasioni imminenti di recidiva).
- La mancanza di motivazione e' censurabile in cassazione solo se assume carattere di macroscopica evidenza (mancanza completa del percorso logico-giuridico su punto decisivo); risposte non tassative a tutte le censure difensive non equivalgono automaticamente a vizio.
- Se il giudice di merito non applica correttamente i criteri di connessione tra procedimenti o non motiva analiticamente l'inquadramento di fattispecie (es. estorsione), la decisione e' annullabile limitatamente alle parti carenti e va disposta la rinnovazione del giudizio di merito.
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