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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16749/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di riesame lamentando: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con decreto n.426/2020 per assenza dei gravi indizi e carenza di indispensabilita'; 2) nullita' e mancanza di motivazione del decreto n.556/2020 e delle proroghe richiamanti il precedente decreto; 3) illegittima utilizzazione delle intercettazioni per reati diversi (capi 24,25,28) non connessi o non rientranti nei limiti di ammissibilita' previsti dalla legge; 4) inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese in sommarie informazioni (art.63, comma 2 c.p.p.) di tre persone; 5) carenza delle esigenze cautelari e non adeguatezza degli arresti domiciliari; 6) errata esclusione della ipotesi di lieve entita' ex art.73 comma 5 DPR 309/90; 7) mancanza di motivazione sulla idoneita' delle condotte ad integrare il reato di estorsione (art.629 c.p.) per i capi 13) e 21).

La decisione

La Corte di Cassazione ha: - rigettato come manifestamente infondati i primi due motivi relativi, in sostanza, alla presunta carenza dei gravi indizi alla base dei decreti di intercettazione e alla indispensabilita' (sindacato limitato in cassazione e valorizzazione delle risultanze investigative); - ritenuto fondato il terzo motivo nella parte in cui prospettava l'illegittima utilizzazione delle intercettazioni per i capi 24), 25) e 28), perche' mancava adeguata applicazione dei criteri di identita' del procedimento e connessita' ex art.12 c.p.p.; - dichiarato inammissibile o generico il quarto (dichiarazioni sommarie) e il quinto (esigenze cautelari) motivo; - respinto il sesto motivo relativo alla qualificazione ex art.73, comma 5 DPR 309/90 (i giudici di merito hanno valutato complessivamente pluralita' di cessioni, modalita' e tipologie di stupefacente); - accolto il settimo motivo nella parte relativa alla mancata motivazione circa la riconoscibilita' di condotte estorsive (art.629) per i capi 13) e 21), perche' il tribunale non ha analiticamente motivato la riconducibilita' di atti minatori. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai fatti contestati nei capi 13), 21), 24), 25) e 28) e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art.309 co.7 c.p.p.; ha rigettato il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • DPR 9 ottobre 1990 n.309 art.73 commi 4 e 5

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha escluso la configurabilita' della lieve entita' (comma 5) alla luce della pluralita' di tipologie, modalita' e reiterazione delle cessioni; il giudizio e' globale e non atomistico.

  • Codice penale art.56

    Norma citata come parte delle imputazioni (circostanze attenuanti/concorrenti), richiamata nelle contestazioni ma senza specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • Codice penale art.629

    La Corte ha ritenuto carente la motivazione del tribunale in ordine alla idoneita' dei fatti a integrare il reato di estorsione per i capi 13) e 21), annullando la decisione su tali punti.

  • Codice penale art.640

    Norma citata tra le imputazioni originarie; non affrontata specificamente nella sentenza di legittimità rispetto all'oggetto del ricorso salvo il regime generale di utilizzazione delle intercettazioni.

  • Decreto Legislativo 165/2001 art.55-quinquies

    Citato tra le norme contestate nell'atto originario; la Corte non ha fornito un'interpretazione particolare ai fini del provvedimento sulla cautela e sulle intercettazioni.

  • Codice penale art.642

    Richiamato tra le imputazioni; nessun approfondimento specifico nella motivazione di cassazione.

  • Codice penale art.61 n.9

    Aggravante menzionata nell'istruttoria: l'ordinanza del tribunale di Catanzaro aveva in precedenza annullato l'ordinanza del GIP limitatamente a questa aggravante; la presente decisione non modifica quel profilo.

  • Codice di procedura penale art.267

    Regola l'autorizzazione alle intercettazioni: la Corte richiama che il sindacato di cassazione sulla sussistenza dei gravi indizi e' limitato e richiede vizio di motivazione manifesto per annullare un decreto; inoltre l'art.267 comma 4 consente al PM di avvalersi di ufficiali/agentidi PG nelle operazioni di intercettazione (parte giurisprudenziale citata).

  • Codice di procedura penale art.270

    La nozione di 'procedimento diverso' e i limiti di utilizzazione delle intercettazioni sono interpretati secondo i criteri delle Sezioni Unite: conta la connessita' sostanziale (art.12 c.p.p.) e non la mera formalita' del numero di registro, pertanto le intercettazioni sono utilizzabili per reati emersi se i procedimenti sono sostanzialmente collegati.

  • Codice di procedura penale art.271

    Richiamato in relazione ai limiti di utilizzazione delle intercettazioni; la Corte ha censurato il tribunale per mancata applicazione attenta dei principi di art.270/12 c.p.p. circa utilizzazione per reati diversi.

  • Codice di procedura penale art.266

    Richiamato a proposito dei limiti di ammissibilita' delle intercettazioni; la Corte ha indicato che i reati diversi sono utilizzabili solo se rientrano nei limiti di legge e se sussiste connessione reale.

  • Codice di procedura penale art.63 comma 2

    Disposizione sulle dichiarazioni di persone informate sui fatti: la Corte ha ritenuto inammissibile la relativa doglianza perche' non espressa originariamente in modo specifico e perche' le persone in questione non risultavano indagate in modo chiaro nei capi ricorrenti.

  • Codice di procedura penale art.274 comma 1 lett. c)

    Regola la necessita' del pericolo di recidiva per le misure cautelari: la Corte ha confermato che il giudice deve compiere una valutazione prognostica della personalita', modalita' e contesto, non richiedendo la previsione di specifiche occasioni di recidiva.

  • Codice di procedura penale art.309 comma 7

    Norma che disciplina la competenza in caso di annullamento: la Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi di tale disposizione.

  • Codice di procedura penale art.12

    Articolo usato come criterio per valutare la connessita' tra procedimenti: la Corte sottolinea che deve esserci connessione reale e non mero collegamento fattuale occasionale.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulla sussistenza dei "gravi indizi" a base di un decreto di intercettazione e' limitato: occorre un vizio di motivazione manifesto o illogicita' evidente per annullare il provvedimento.
  • Le intercettazioni autorizzate per un procedimento possono essere utilizzate per altri reati solo se sussiste una connessione sostanziale tra i procedimenti (criterio di natura sostanzialistica, art.270 e art.12 c.p.p. secondo orientamento delle Sezioni Unite).
  • La valutazione della "lieve entita'" ex art.73 DPR 309/90 e' complessiva e non si determina solo sulla quantita' detenuta: vanno considerate modalita', durata, ripetizione, tipologia della droga e rete di forniture.
  • La partecipazione di agenti di Polizia Giudiziaria alle operazioni tecniche di intercettazione non determina, di per se', nullita' o inutilizzabilita' (art.267 comma 4 interpretato estensivamente).
  • Perche' dichiarazioni rese in sommarie informazioni siano inutilizzabili ex art.63 comma 2 bisogna dimostrare concretamente che la persona era gia' indagata e che la sua escussione e' viziata; deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • Nelle misure cautelari la prova dell'attualita' del pericolo richiede valutazione prognostica della personalita' e della condotta (non e' necessario dimostrare specifiche occasioni imminenti di recidiva).
  • La mancanza di motivazione e' censurabile in cassazione solo se assume carattere di macroscopica evidenza (mancanza completa del percorso logico-giuridico su punto decisivo); risposte non tassative a tutte le censure difensive non equivalgono automaticamente a vizio.
  • Se il giudice di merito non applica correttamente i criteri di connessione tra procedimenti o non motiva analiticamente l'inquadramento di fattispecie (es. estorsione), la decisione e' annullabile limitatamente alle parti carenti e va disposta la rinnovazione del giudizio di merito.

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