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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16747/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che, pur assolvendo gli imputati dal capo a), aveva confermato la condanna per il capo b) (evasione fiscale tramite utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative al periodo d'imposta 2016, emesse dalla società bulgara SKT- Sofia Cable). I motivi di ricorso denunciavano in particolare: omissione e contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza del reato contestato al capo b), vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I ricorrenti sostenevano che la Corte d'appello aveva fatto propria la motivazione di primo grado senza vagliare i rilievi critici prospettati in appello e non aveva spiegato perché, dopo l'assoluzione dal capo a), dovesse comunque ritenersi la responsabilità per il capo b).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha constatato che la Corte d'appello non ha fornito una motivazione idonea a spiegare la responsabilità per il capo b) una volta dichiarata l'assoluzione per il capo a), avendo indebitamente recepito argomentazioni del primo grado non adeguatamente confrontate con le censure in appello. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito le ulteriori doglianze.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare l'estensione della motivazione e degli argomenti di ricorso ammessi in Cassazione; qui è stata applicata per motivare la sintesi dei mezzi di impugnazione ammessi

  • artt. 81 e 110 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla concorso di persone nel reato; nel testo sono invocati per qualificare la partecipazione dei diversi soggetti alle condotte contestate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Citato nel capo a) come parte della fattispecie contestata in relazione alle attribuzioni fittizie di titolarità di beni; nella motivazione la Corte ha esaminato tale capo ma poi ne ha disposto l'assoluzione

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma relativa ai reati tributari (evasione fiscale): è il riferimento normativo principale per il capo b), ossia l'ipotesi di indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali

  • artt. 648 e 648-ter cod. pen.

    Riferiti nel capo a) come reati che l'operazione fittizia avrebbe agevolato; nel contesto sono richiamati per spiegare il quadro criminoso oggetto delle indagini sul De Pasquale

  • art. 416-bis, art. 629 comma 2 cod. pen., e art. 12 quinquies d.lgs. n. 306 del 1992

    Norme richiamate per illustrare le indagini e le misure patrimoniali riferite al De Pasquale; nel testo servono a spiegare il presunto fine elusivo delle attribuzioni fittizie (misure patrimoniali e reati gravi oggetto d'indagine)

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve motivare autonomamente e specificamente le ragioni che collegano le risultanze di fatto alla responsabilità per ciascun capo di imputazione: l'assoluzione su un capo non può restare incompatibile con la conferma della condanna su un altro senza esplicita e convincente spiegazione
  • È insufficiente che il giudice di appello si limiti a recepire la motivazione del primo grado senza valutare le censure e i rilievi prospettati in appello; la motivazione deve confrontare gli argomenti difensivi e spiegare perché essi non prevalgono
  • Se la Corte di legittimità rileva carenze di motivazione sostanziali circa la sussistenza del reato, può annullare con rinvio per nuovo giudizio piuttosto che decidere nel merito, specie quando sussistono profili che richiedono nuovo esame di merito
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti possono risultare assorbite se il vizio principale (insufficiente motivazione sulla sussistenza del reato) viene accolto; tuttavia, in sede di nuovo giudizio il giudice dovrà esprimersi anche su tali profili con motivazione idonea
  • In casi di uso di fatture per operazioni inesistenti, la prova della finalità evasiva richiede un nesso probatorio diretto tra l'utilizzo delle fatture e l'effettiva intenzione di evadere le imposte; non è sufficiente il richiamo ad altri fatti penalmente rilevanti senza una spiegazione che colleghi le condotte

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