Cassazione Penale, Sentenza n. 16746/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la pronuncia del GUP di Parma condannando il ricorrente per cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) per i fatti del 15/07/2020, 27/07/2020, 12/08/2020 e 20/08/2020; il ricorrente deduceva: (1) carenza e illogicità della motivazione circa l'attribuzione dell'utenza telefonica 3240458184 al ricorrente; (2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità per la cessione del 27/07/2020 (uso di intercettazioni, "droga parlata"); (3) omissione del riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, nella loro sostanza, chiedessero una rivalutazione del merito e della prova, materia preclusa al giudice di legittimità alla luce dei limiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Ha comunque esaminato i punti chiave: sull'attribuzione dell'utenza ha confermato la valutazione dei giudici di merito fondata su plurimi elementi indiziari convergenti (conversazioni, rapporti economici, convivenza, ritrovamento della persona con il telefono in modalità silenziosa, coerenza temporale con sequestri); sulla cessione del 27/07/2020 ha ritenuto rispettato il principio di particolare attenzione per la "droga parlata", essendovi conversazioni e un contesto di ripetute forniture che assicurano un elevato grado di credibilità razionale; sull'attenuante per lieve entità ha confermato l'esclusione in presenza di un contesto organizzato di smercio, ruolo del ricorrente nel rifornire un cliente e le plurime cessioni e quantitativi complessivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamata per registrare la modalità di trattazione del ricorso (procedura prevista dal decreto), senza incidenza sul merito della decisione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limitazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso che censurano la motivazione; la Corte ha richiamato questo parametro per escludere che il ricorso possa ottenere la riconsiderazione del merito e della valutazione probatoria operata dai giudici di merito.
Norma sulla valutazione delle dichiarazioni intercettate: richiede particolare attenzione e rigore per la cosiddetta "droga parlata"; la Corte ha applicato tale criterio ritenendo che le intercettazioni, integrate dal quadro fattuale, raggiungessero il grado di credibilità necessario per la condanna.
art. 73, commi 1, 4 e 5, D.P.R. n. 309/1990
Art. 73 comma 1 e 4 disciplinano la fattispecie di spaccio; comma 5 prevede l'attenuante per lieve entità. La Corte ha chiarito che il riconoscimento della lieve entità richiede valutazione complessiva di azione (mezzi, modalità, circostanze) e oggetto materiale (quantità e qualità) e va escluso se anche un solo elemento esclude la lieve entità.
Richiamato in relazione al vincolo di continuazione tra plurimi reati e per la determinazione della pena complessiva; la Corte d'appello aveva applicato l'aumento per continuazione confermato in Cassazione.
Sezioni Unite, sentenza n. 29541/2020 (Filardo)
Giurisprudenza richiamata per affermare che non è consentito eludere i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione ricorrendo ad altre pedisseque impugnazioni; in sostanza, non si può trasformare una censura di motivazione in una censura processuale per ottenere l'accesso ai documenti non indicati espressamente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né la valutazione delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili per i limiti stabiliti dall'art. 606 c.p.p.
- Le attribuzioni di utenze telefoniche possono essere ritenute fondate se sussistono elementi indiziari convergenti e coerenti (contatti ripetuti, rapporti economici, convivenza, riscontri temporali e rinvenimenti), purché il giudice spieghi in modo dettagliato la catena logica che porta alla conclusione.
- Le intercettazioni ("droga parlata") richiedono particolare rigore valutativo: per fondare una condanna servono elementi integrativi tali da garantire un alto grado di credibilità razionale; pattern ripetuti di conversazioni e riscontri fattuali possono soddisfare tale requisito.
- L'attenuante per lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) va valutata globalmente: la presenza di anche un solo elemento (modalità organizzative, ruolo nell'attività di smercio, quantità complessiva) che escluda la lieve entità comporta il rigetto della richiesta attenuante.
- Chi propone ricorso dovrebbe indicare chiaramente nel testo del provvedimento impugnato o in atti specifici i punti di nullità o gli atti processuali contestati, altrimenti la Corte di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di specificità.
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