Cassazione Penale, Sentenza n. 26736/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. di Lamezia Terme, aveva confermato la condanna di più imputati per una pluralità di reati, tra cui ricettazione, rimozione di sigilli aggravata, attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e, per alcuni, inquinamento ambientale. I ricorsi per cassazione hanno articolato doglianze in parte comuni e in parte individuali. Per alcuni imputati si è dedotta la nullità per asserita non corrispondenza tra capi di imputazione e condanna, nonché per la ritenuta configurabilità del concorso nel delitto di inquinamento ambientale, sostenendo che le condotte fossero solo singoli conferimenti di rifiuti e che mancasse una contestazione concorsuale. Si è inoltre censurata la recidiva, ritenuta senza rituale contestazione o senza adeguato giudizio di maggiore pericolosità, e si è eccepita la prescrizione per talune posizioni. Per altri imputati si è dedotta l’intervenuta prescrizione dei reati, l’abolitio criminis per la fattispecie riqualificata in materia di rifiuti, l’assenza di prova del contributo causale o dell’offesa ambientale, il difetto di motivazione su responsabilità, attenuanti generiche e pena; per uno dei ricorrenti si è anche contestata la prova della provenienza illecita dei cavi di rame oggetto di ricettazione. In sintesi, i motivi hanno riguardato questioni di legalità della contestazione, qualificazione giuridica delle condotte, prescrizione, motivazione sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di alcuni imputati (Berlingieri Ernesto, Berlingieri Luigi, Berlingieri Vincenzo, Bevilacqua Rinaldo e Bevilacqua Leonardo), con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende. Per altri ricorrenti ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente ai reati contravvenzionali estinti per prescrizione: per Bevilacqua Antonio quanto ai capi B), C), D) ed E); per Berlingieri Antonio, Berlingieri Massimo e Berlingieri Simone quanto ai capi B), C) e D). Ha rigettato nel resto i relativi ricorsi, dichiarando irrevocabili le affermazioni di responsabilità per i capi non estinti (in particolare il capo O e, per Berlingieri Antonio, anche F), G), H); per Berlingieri Massimo il capo E) e O). Ha inoltre annullato con rinvio, limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., nei confronti di Berlingieri Antonio, Bevilacqua Antonio, Berlingieri Simone e Berlingieri Massimo, demandando ad altra sezione della Corte di appello la nuova valutazione sul punto e la correlata rideterminazione della pena dopo l’eliminazione dei reati prescritti.
Norme richiamate
è la base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
richiamato per la dedotta non corrispondenza tra contestazione e condanna
fattispecie di inquinamento ambientale; la Corte ribadisce che è reato di danno e che non richiede una tendenziale irreversibilità iniziale, potendo le condotte successive integrare l’unica azione lesiva
richiamato nel ricorso come reato oggetto di omessa motivazione per un imputato
la recidiva semplice non è ritenuta idonea a prorogare automaticamente i termini di prescrizione nei termini dedotti dal ricorrente
contestato in capo a uno dei ricorrenti; la Corte rileva la prescrizione per tale reato in relazione al caso concreto
art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006
fattispecie riqualificata in materia di rifiuti; la Corte esclude l’abolitio criminis per continuità normativa con la nuova previsione del d.l. n. 116/2025
art. 255, comma 1.1, d.lgs. 152/2006
nuova collocazione della stessa condotta di abbandono/deposito incontrollato di rifiuti, con continuità del tipo di illecito
rilevante per la ricettazione; la Corte ne sottolinea il termine prescrizionale più lungo e la permanenza della responsabilità
le attenuanti generiche devono essere esaminate dal giudice di merito; la loro totale omissione in appello impone annullamento con rinvio sul punto
base per la condanna dei ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel relativo arco temporale, con effetti sulla verifica della maturazione della prescrizione
la declaratoria delle cause di non punibilità non può essere pronunciata quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
Massime di principio
- In tema di corrispondenza tra contestazione e sentenza, la nullità non sussiste quando la condanna si fonda sul medesimo fatto storico e non su una diversa ricostruzione essenziale della condotta o degli elementi costitutivi del reato; la correzione dell’intestazione della rubrica può neutralizzare il vizio meramente formale.
- Nel delitto di inquinamento ambientale, ai fini della configurabilità del reato non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno sin dall’inizio; le condotte successive al primo deterioramento possono integrare singoli atti di un’unica azione lesiva e protrarre la consumazione fino al consolidarsi della compromissione o al verificarsi dell’evento tipico ulteriore.
- La censura che si risolva in una diversa lettura delle prove è inammissibile in cassazione quando la sentenza di merito abbia offerto una motivazione specifica e non sia denunciato un travisamento decisivo del compendio probatorio.
- Le questioni sulla recidiva non dedotte in appello e non rilevabili d’ufficio non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, per effetto del principio devolutivo; la mancata contestazione rituale va tuttavia verificata alla luce degli atti e delle conclusioni del giudizio di merito.
- La prescrizione va calcolata tenendo conto della disciplina temporale applicabile alla sospensione del termine, in particolare per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103/2017, e della natura istantanea o permanente del fatto contestato.
- La successione normativa in materia di rifiuti non comporta abolitio criminis quando la condotta già punita venga trasfusa, con identico contenuto precettivo, in una diversa disposizione: in tal caso opera la continuità normativa e non l’eliminazione della rilevanza penale.
- Per i reati contravvenzionali, il decorso del termine massimo di prescrizione porta all’estinzione del reato, con annullamento senza rinvio limitatamente ai capi interessati.
- La totale omissione, nel giudizio di appello, dell’esame di una specifica doglianza tempestivamente proposta sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti generiche impone annullamento con rinvio sul punto, per nuova valutazione e rideterminazione della pena.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la dichiarazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., salvo che la causa risulti immediatamente rilevabile nonostante il difetto del rapporto di impugnazione.
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