Cassazione Civile, Ordinanza n. 29338/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso delle somme versate in esito a un avviso bonario, relativo a una maggiore IRPEF applicata sulla capitalizzazione di una pensione integrativa riscossa nel 2007 da un fondo pensione. L'Ufficio aveva riliquidato l'imposta ritenendo applicabile la disciplina vigente nell'anno di erogazione; il contribuente sosteneva invece che dovesse applicarsi la normativa sopravvenuta più favorevole e che, comunque, l'attività di riliquidazione fosse preclusa dall'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorso in CTP e poi l'appello in CTR erano stati entrambi respinti. In cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 21 d.lgs. n. 252/2005, lamentando che la CTR avesse applicato una norma non più vigente al momento della riliquidazione e che, in ogni caso, l'Ufficio avesse adottato un criterio di calcolo arbitrario e non conforme alla disciplina invocata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile l'art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252/2005 perché, sulla base dell'accertamento di merito non censurato, il contribuente non risultava più iscritto alla forma pensionistica complementare alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2007), essendo andato in pensione il 31 dicembre 2005. Ha quindi affermato che la fattispecie rientrava nel regime tributario anteriore al 31 dicembre 2006 e, per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi, il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dal d.lgs. n. 252/2005 era inapplicabile ratione temporis. La CTR aveva dunque correttamente individuato il criterio normativo applicabile; inoltre, la censura sulla concreta quantificazione del tributo è stata reputata generica e priva di specificità, perché non spiegava in modo completo il metodo di calcolo adottato dall'Agenzia né indicava quando la contestazione fosse stata sollevata nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
La doglianza è stata proposta come motivo di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo e, per la parte relativa al calcolo del tributo, anche generico e non specifico.
art. 20 d.P.R. n. 917 del 1986
È la norma invocata dal ricorrente come parametro di tassazione; la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto, per ragioni intertemporali connesse al regime dei fondi pensione complementari.
art. 21 d.lgs. n. 252 del 2005
È richiamato dal ricorrente insieme all'art. 20 TUIR; la Corte non accoglie la censura e conferma la corretta applicazione del regime normativo individuato dai giudici di merito.
art. 23, comma 5, d.lgs. n. 252 del 2005
Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo...
La disposizione si applica solo ai soggetti ancora iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del decreto; nel caso concreto è stata ritenuta inapplicabile perché il contribuente era già cessato dal fondo prima del 1 gennaio 2007.
art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252 del 2005
Viene indicato come base per la quantificazione dell'imposizione relativa ai vecchi iscritti a vecchi fondi, in coerenza con l'orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.
art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005
È qualificato come nuovo sistema di tassazione agevolata, inapplicabile ratione temporis ai cd. vecchi iscritti a vecchi fondi.
artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamati nell'orientamento giurisprudenziale citato per la tassazione separata della sorte capitale maturata in determinate annualità.
Richiamato nell'orientamento giurisprudenziale citato per l'applicazione della ritenuta del 12,50% alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia di prestazioni erogate da fondi pensione complementari, il regime fiscale applicabile va individuato in base alla posizione del contribuente rispetto alla forma pensionistica alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta: se il soggetto non era più iscritto a quella data, la disciplina transitoria favorevole prevista per gli iscritti non opera.
- Per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi, il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dal d.lgs. n. 252 del 2005 è inapplicabile ratione temporis; resta ferma l'applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 o delle regole specificamente previste per le prestazioni maturate in periodi anteriori.
- In cassazione la censura che investa il concreto metodo di quantificazione dell'imposta deve essere specifica: il ricorrente deve indicare con precisione il criterio adottato dall'Ufficio, spiegare in che cosa consista l'errore e chiarire in quale fase di merito la doglianza sia stata tempestivamente proposta.
- L'interpretazione di una norma transitoria che limiti l'attività di riliquidazione dell'amministrazione finanziaria non può prescindere dall'accertamento, di fatto, della permanenza dell'iscrizione del contribuente alla forma pensionistica alla data rilevante; tale accertamento, se non specificamente censurato, è insindacabile in sede di legittimità.
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