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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22705/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia a un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, dopo aver ritenuto equivalenti alle attenuanti generiche la contestata recidiva. Con un unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, sostenendo che il giudice di merito avrebbe mal valorizzato i precedenti e le annotazioni del casellario giudiziale, anche con riferimento a una misura alternativa ex art. 47 ord. pen., e che la recidiva non sarebbe stata adeguatamente giustificata. Ha inoltre lamentato, in sostanza, una incongrua determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che le censure erano aspecifiche, reiterative di doglianze già proposte in appello e dirette a una rivalutazione del merito, quindi non consentite in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondate. È stato richiamato il principio, in tema di recidiva reiterata, secondo cui è sufficiente che al momento del fatto l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di maggiore pericolosità sociale, purché vi sia specifica e adeguata motivazione, senza necessità di una previa declaratoria di recidiva semplice. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze erano generiche, ripetitive rispetto all'appello e finalizzate a una nuova valutazione del merito sulla recidiva e sulla pena, profili non deducibili in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non illogica. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dei principi sulla recidiva reiterata, valorizzando la pluralità di precedenti, la loro contiguità temporale rispetto al nuovo fatto e la conseguente maggiore pericolosità sociale. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre il contenuto della fattispecie contestata.

  • art. 99 c.p.

    richiamato come norma invocata dal ricorrente per contestare il riconoscimento della recidiva.

  • art. 47 ord. pen.

    menzionato solo in relazione alle annotazioni del casellario giudiziale relative alla concessione di una misura alternativa, senza ulteriore sviluppo decisorio.

  • art. 132 c.p.

    richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata senza arbitrio e con motivazione congrua.

  • art. 133 c.p.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p. quale parametro per la determinazione giudiziale della pena.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    norma posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso per aspecificità e difetto dei requisiti di ammissibilità.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    richiamato quale disposizione in tema di contenuto dei motivi di impugnazione, richiamata dall'art. 591 c.p.p.

Massime di principio

  • In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di maggiore pericolosità sociale, purché il giudice offra specifica e adeguata motivazione; non è necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice.
  • Le censure in cassazione che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata, sono aspecifiche e quindi inammissibili.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o della congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e con motivazione sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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