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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22561/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per furto aggravato commesso in concorso. Con il primo motivo ha denunciato nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 585, comma 4, 546 e 601, comma 1, lett. e) c.p.p., assumendo che la Corte territoriale non avesse risposto ai nuovi motivi depositati dal difensore di fiducia. Tali motivi nuovi riguardavano l'improcedibilità dell'azione penale, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e il difetto di querela. I motivi residui sono stati ritenuti inammissibili perché attinenti a questioni non devolute con l'originaria impugnazione e, comunque, manifestamente infondati: si è dedotto che l'art. 344-bis c.p.p. non fosse applicabile al fatto commesso nel 2015; si è contestata la qualificazione del fatto in termini di tentativo in modo ritenuto indeterminato; si è infine lamentata, in modo generico, una motivazione apparente e una compromissione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'appello originario conteneva un solo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, mentre i motivi nuovi introducevano questioni non devolute e non connesse con l'impugnazione principale. Anche i motivi residui sono stati considerati inammissibili e comunque manifestamente infondati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Richiamato quale norma asseritamente violata nella gestione dei motivi nuovi di appello; la Corte ne esclude la violazione poiché i nuovi motivi riguardavano questioni non devolute con l'impugnazione principale.

  • art. 546 c.p.p.

    Invocato dalla difesa in relazione alla motivazione della sentenza di appello; la Corte ritiene infondata la doglianza di omessa risposta ai motivi nuovi.

  • art. 601, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di procedimento di appello; la Corte non ravvisa alcuna nullità per mancata trattazione dei motivi nuovi.

  • art. 344-bis c.p.p.

    La Corte afferma che non si applica al reato commesso il 5 ottobre 2015.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I motivi nuovi di appello possono essere scrutinati solo se si innestano su questioni già devolute con l'impugnazione principale o comunque ad essa connesse; altrimenti non sussiste obbligo del giudice di appello di rispondervi nel merito.
  • La deduzione di nullità per omessa motivazione è inammissibile quando riguarda censure mai devolute con l'atto di appello originario.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica e autosufficiente; una deduzione generica o indeterminata non consente il controllo di legittimità.
  • L'art. 344-bis c.p.p. non è applicabile retroattivamente a fatti commessi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, se il testo non consente diversamente.
  • Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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