Cassazione Penale, Ordinanza n. 22557/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto la responsabilità per furto con applicazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la sua responsabilità penale per il delitto di furto e aveva riconosciuto la recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avesse adeguatamente escluso la ricorrenza dei presupposti della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza non era manifestamente infondata quanto al principio astratto, ma che nel caso concreto il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri giurisprudenziali, esaminando in concreto il rapporto tra il fatto oggetto del processo e le precedenti condanne, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e verificando se la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e di un fattore criminogeno per il reato sub iudice. Non essendo quindi ravvisabile un vizio di motivazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La recidiva richiede una valutazione in concreto del rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, non potendo essere affermata sulla sola base della gravità dei fatti o del tempo trascorso.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta secondo i criteri di commisurazione e apprezzamento concreto indicati per la gravità del reato e la capacità a delinquere.
Massime di principio
- La recidiva non può essere riconosciuta in modo automatico o meramente formale, fondandosi esclusivamente sulla gravità dei precedenti o sull'arco temporale tra i fatti.
- Il giudice deve verificare in concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., se le pregresse condanne siano sintomatiche di una perdurante inclinazione al delitto e abbiano inciso come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
- La censura di vizio di motivazione sulla recidiva è infondata quando la sentenza di merito dia conto di tale valutazione concreta e del nesso tra precedenti e fatto oggetto del giudizio.
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