Cassazione Penale, Ordinanza n. 22555/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che, riformando la decisione di primo grado solo sulla pena, ha confermato la sua responsabilità per plurimi reati fallimentari riferiti alla gestione di una società poi dichiarata fallita. In fatto, gli viene attribuita la qualità di amministratore di diritto fino a una certa data e poi di amministratore di fatto della società; le condotte contestate consistono: nell'omesso sistematico versamento di imposte e contributi, quale bancarotta fraudolenta da operazioni dolose; nella distrazione di beni e altre poste attive, quale bancarotta fraudolenta patrimoniale; nella bancarotta fraudolenta documentale. I motivi di ricorso sono tre: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico della bancarotta fiscale, sostenendo l'insufficienza della prova del dolo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla riferibilità dei reati patrimoniali e documentali, deducendo che, cessata la carica formale, l'imputato non avrebbe più potuto risponderne; 3) sostanzialmente la medesima doglianza, con riferimento alla mancata considerazione della cessazione dalla carica e alla conseguente insussistenza della sua riconducibilità ai fatti successivi. La difesa deposita memoria, ma senza apportare argomenti ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il primo motivo non sia ammissibile perché il tema del dolo nella bancarotta c.d. fiscale era già stato affrontato in modo esaustivo dai giudici di merito e la motivazione dava conto di un disegno di sistematico inadempimento fiscale finalizzato a sostenere la società e della prevedibilità del dissesto. Ritiene inoltre che il secondo e il terzo motivo non siano specifici, poiché non si confrontano con la motivazione delle sentenze di merito, le quali avevano già spiegato le ragioni di fatto e di diritto per attribuire all'imputato effettivi e pervasivi poteri gestori anche dopo la cessazione dalla carica formale. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente per la valutazione della tenuta logico-argomentativa della motivazione di merito e per il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza.
Base processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione e della condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni già esaurientemente trattate nei giudizi di merito senza confrontarsi con la motivazione complessiva delle sentenze di primo e secondo grado.
- In materia di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo può essere desunto da un disegno sistematico di sottrazione agli obblighi fiscali e contributivi, specie quando la condotta sia funzionale a sostenere artificiosamente l'impresa e renda concretamente prevedibile il dissesto.
- La cessazione della carica formale di amministratore non esclude la responsabilità per fatti successivi se la motivazione di merito accerta, in fatto, la perdurante titolarità di effettivi e pervasivi poteri gestori in capo al soggetto.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; la mancanza di tale confronto determina l'inammissibilità del motivo.
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