Cassazione Penale, Ordinanza n. 22560/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la condanna già pronunciata in appello per tentato furto pluriaggravato in concorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per tentato furto pluriaggravato commesso in concorso. I motivi dedotti erano due: il primo denunciava violazione di legge e il secondo vizio di motivazione, entrambi riferiti all'affermazione della condotta concorsuale dell'imputato e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano riproduttive di doglianze già esaminate e disattese in modo corretto dal giudice di merito.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto che la relativa censura in cassazione fosse meramente riproduttiva di questioni già esaminate e correttamente disattese.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di violazione di legge o vizio di motivazione già affrontate e respinte in modo adeguato dal giudice di merito, senza introdurre specifiche critiche nuove o decisive.
- La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente censurata in cassazione con doglianze meramente reiterative, se la motivazione del giudice di merito ha dato conto in modo corretto delle ragioni dell'esclusione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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