Cassazione Penale, Ordinanza n. 22548/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del Procuratore generale e ha dichiarato l'impugnazione inammissibile de plano ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La pronuncia di assoluzione dell'imputato nei gradi di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel processo a carico di un imputato assolto in primo grado e poi confermato in appello, il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di secondo grado con tre motivi: primo, deduzione della violazione dell'art. 40, comma 2, c.p.; secondo, vizio di motivazione, qualificato anche come apparente, in relazione alla valutazione dell'avviamento; terzo, violazione di legge penale quanto alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo. Successivamente, però, lo stesso ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto pervenuto alla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 40, comma 2, c.p.
Richiamato come parametro della censura di legittimità sulla causalità omissiva o sulla rilevanza della condotta rispetto all'evento, ma la Corte non entra nel merito per intervenuta rinuncia.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
La rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità è dichiarata de plano in presenza della rinuncia al ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Citato nel riepilogo dei motivi nei limiti dell'enunciazione degli stessi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con declaratoria adottabile de plano quando la rinuncia perviene alla Corte.
- Quando interviene rinuncia al ricorso, la Corte non esamina il merito dei motivi dedotti, anche se attengono a violazione di legge o vizio di motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia lascia ferme le statuizioni di merito già rese nei gradi precedenti, salvo gli effetti processuali conseguenti all'inammissibilità.
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