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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22548/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del Procuratore generale e ha dichiarato l'impugnazione inammissibile de plano ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La pronuncia di assoluzione dell'imputato nei gradi di merito è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel processo a carico di un imputato assolto in primo grado e poi confermato in appello, il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di secondo grado con tre motivi: primo, deduzione della violazione dell'art. 40, comma 2, c.p.; secondo, vizio di motivazione, qualificato anche come apparente, in relazione alla valutazione dell'avviamento; terzo, violazione di legge penale quanto alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo. Successivamente, però, lo stesso ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto pervenuto alla Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 2, c.p.

    Richiamato come parametro della censura di legittimità sulla causalità omissiva o sulla rilevanza della condotta rispetto all'evento, ma la Corte non entra nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità è dichiarata de plano in presenza della rinuncia al ricorso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Citato nel riepilogo dei motivi nei limiti dell'enunciazione degli stessi.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con declaratoria adottabile de plano quando la rinuncia perviene alla Corte.
  • Quando interviene rinuncia al ricorso, la Corte non esamina il merito dei motivi dedotti, anche se attengono a violazione di legge o vizio di motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità per rinuncia lascia ferme le statuizioni di merito già rese nei gradi precedenti, salvo gli effetti processuali conseguenti all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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