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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22558/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata e confermata in appello per il delitto di furto plurime aggravato, disponendo inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per furto plurime aggravato. L'unico motivo deduceva l'erronea mancata esclusione dell'aggravante della minorata difesa. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile perché riflettente la manifesta genericità del corrispondente motivo di appello, che si limitava a una contestazione indeterminata della sussistenza di "ogni circostanza aggravante". In base all'art. 591, comma 4, c.p.p., tale genericità del gravame di merito si riverbera sul ricorso di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    La manifesta genericità del motivo di appello si riflette sul ricorso per cassazione, determinandone l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto investe una questione già proposta in appello con formulazione del tutto generica e indeterminata, perché la genericità del gravame di merito si trasmette al giudizio di legittimità.
  • La doglianza relativa alla sussistenza di una circostanza aggravante deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una contestazione indistinta di "ogni circostanza aggravante" non consente un sindacato effettivo in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime consequenziale previsto dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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